La legge 398/1991 vale ancora per il 2022 per le Associazioni del terzo settore?
Un’associazione inserita nel RUNTS continua a beneficiare del regime forfettario della Legge 398/1991?
Con l’ingresso del RUNTS (24/11/2021) cambiano alcune regole per tantissime associazioni, specie per Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato e e ONLUS. Vediamo cosa comporterà per il 2022 dal punto di vista fiscale.
Vale ancora la Legge 398/1991 per gli Enti del Terzo Settore?
Le associazioni e gli Enti del Terzo Settore coinvolti nella Riforma, nel 2022 si troveranno a confrontarsi con le nuove o vecchie regole fiscali come previsto dal titolo X del D.Lgs. 117/2017. La riforma, come ben sapranno i nostri lettori non è avviata ancora al 100%, infatti sono solo alcune i provvedimenti che sono realmente operativi nell’anno corrente.
Alcune agevolazioni già attive per il Terzo settore:
- il beneficio fiscale in capo al donatore per le donazioni nel terzo settore (30 o 35% in base al destinatario);
- Finanza Sociale per gli ETS: titoli di solidarietà e social lending;
- G. Imposta di registro su modifiche dello statuto obbligatorie per legge e su altre modifiche statutarie;
- M. Esenzione da tasse sulle concessioni governative;
- eccetera…
La conferma della validità della Legge 398/1991
Nell’evento di “Telefisco” l’agenzia delle entrate conferma la validità della L. 398/1991 per tutto il 2022, anche per gli enti del terzo settore.
La legge 398 del 1991 rimane ancora in vigore per il 2022 come confermato anche dall’agenzia delle entrate in data 27 gennaio 2022 in occasione dell’evento annuale di “Telefisco”.
La legge 398/1991 è largamente utilizzata dalle associazioni e società sportive come pure dal mondo delle associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale. Per gli evidenti vantaggi contabili e fiscali che abbiamo più volte approfondito nel nostro blog.
Consulta questo nostro articolo se intendi approfondire il regime forfettario delle associazioni con la legge 398/1991.
Tali agevolazioni rimarranno in vigore sino alla pronuncia da parte della Commissione Europea chiamata ad autorizzare il pacchetto delle norme fiscali legate alla Riforma del Terzo Settore.
Le modifiche apportate dal Codice del Terzo settore all’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo in discorso troveranno applicazione solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà tale autorizzazione della Commissione europea (tuttavia non è stata ancora inviata la richiesta all’Europa da parte del Ministero del Lavoro Italiano!).
Cosa significa in sintesi poter godere della Legge 398?
Con la riforma del terzo settore cambieranno anche i regimi fiscali, con differenze sostanziali soprattutto per APS e ODV ma anche per tutte quelle organizzazioni non profit che non rientravano già fra queste categorie.
Ad esempio pensiamo a tutte quelle associazioni culturali che non sono inquadrate come APS, ODV oppure Onlus e quindi non sono, come si dice “ETS di diritto” con conseguente trasmigrazione automatica al Registro nazionale del terzo settore (RUNTS).
Il problema dei corrispettivi specifici per gli Enti del Terzo Settore
L’articolo 79 del Codice del Terzo Settore prevede al comma 6 la disciplina per i proventi e quote incassate dall’ente del terzo settore, quei proventi che siamo soliti chiamare “corrispettivi specifici”.
Nel nuovo regime fiscale per gli ETS, si ribadisce ciò che è stato specificato dall’articolo 148 del TUIR, in relazione alla natura “non commerciale” delle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi specifici.
Tuttavia il Codice del Terzo Settore (art. 79) sostiene la “natura commerciale” dei corrispettivi specifici versati da associati e soci a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi forniti loro dall’ente del terzo settore e, così come oggi accade con il terzo comma dell’articolo 148 del TUIR, con la sola eccezione delle associazioni di promozione sociale (art. 85, comma 2, del Codice).
In attesa di comprendere se la presunzione di carattere commerciale del corrispettivo specifico versato dall’associato dell’ente del terzo settore sia una presunzione assoluta o subordinato al test di commercialità dell’attività nel 2022 sappiamo che continuerà a valere il regime agevolativo previgente.
Di seguito riportiamo l’estratto dell’articolo 79 del codice del terzo settore (comma 6) discusso sopra.
6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
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