I vantaggi fiscali per le donazioni nel terzo settore
Le donazioni sono uno strumento per finanziare Enti del Terzo Settore
Con la Riforma del terzo settore la disciplina collegata alle donazioni (erogazioni liberali) diventa una agevolazione molto importante.
Le nuove regole per le erogazioni liberali concedono infatti un credito d’imposta fino al 35% per il donatore.
Vediamo in questo articolo le differenze nel caso del donatore “persona fisica” o “persona giuridica”.
Che cosa si intende per donazione o liberalità
Con la donazione il donatore confluisce il proprio patrimonio (in denaro o in natura) a favore di un altro soggetto, spontaneamente e per puro spirito di liberalità, con l’intento cioè di provocare un arricchimento. La liberalità è pertanto un atto a titolo gratuito ben definita anche all’interno del codice civile (art. 809 c.c.).
È importante pertanto, anche ai fini di riconoscere una donazione che non sia previsto nulla in cambio. Le erogazioni liberali notoriamente sono costituiscono per l’associazione un dovere di redigere una ricevuta per l’erogazione liberale.
Erogazioni liberali in denaro o in natura
L’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 ha previsto una forte agevolazione riguardo le donazioni a favore degli Enti del Terzo Settore. In particolare le erogazioni liberali in favore degli ETS da parte di donatori “persone fisiche” o “persone giuridiche”.
Erogazioni liberali e donazioni da persone fisiche
Le persone fisiche che effettuano una donazione in favore di un Ente del terzo settore beneficia di due possibili diversi regimi previsti dal Codice del Terzo Settore:
- DETRAZIONE D’IMPOSTA (comma 1): che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Ets non commerciali possono detrarre dalla propria Irpef un importo pari al 30% delle predette somme fino a un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a € 30.000. Questo importo potrà essere elevato al 35% per le sole Organizzazioni di Volontariato.
- DEDUZIONE D’IMPOSTA (comma 2): che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Ets non commerciali possono dedurre dal proprio reddito complessivo netto la somma erogata nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, potendo altresì, nel caso di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, computare l’eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Donazioni nel Terzo Settore: Un esempio pratico
Mario Rossi nel 2021 dona 2.000 Euro all’Associazione di Volontariato “Una goccia nel mare”.
Mario Rossi percepisce un reddito annuo imponibile di 30.000 Euro.
Calcolo della Detrazione: 2.000 x 35% = 700€ (importo da portare in deduzione delle imposte).
Differenza tra detrazioni e deduzioni
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Erogazioni liberali e donazioni da persone giuridiche (enti e società)
Per le donazioni da persone fisiche è prevista la sola deduzione totale dell’erogazione liberale dal reddito imponibile nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
In questo secondo caso infatti l’azienda può inserire in deduzione dal reddito imponibile un limite massimo del 10% del reddito totale da assoggettare a tassazione. Ad esempio un’azienda con 100.000 Euro di reddito imponibile potrà dedurre al massimo 10.000 euro di erogazione liberale.
E se l’importo supera il limite concesso?
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.
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