Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) raccoglie tutti i dati riguardanti gli ETS ed avrà un funzionamento simile al Registro per le Imprese.

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), la cui nascita è attesa per la primavera 2021, rappresenta il superamento di tutti i diversi Registri riservati alle Associazioni presenti oggi su tutto il territorio Nazionale (pensiamo ad esempio ai registri per le APS a volte presenti su base regionale, a volte a livello locale).

Con l’iscrizione al RUNTS l’Ente assumerà la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) configurando, tale evento, efficacia costitutiva. L’iscrizione a tale Registro pertanto sarà obbligatoria.

L’iscrizione al RUNTS ha importanza al fine di:

  • accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli ETS;
  • essere trasparenti per i soci e per i terzi.

Il 15 settembre 2020 è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 106/2020 che disciplina il funzionamento del RUNTS denominato “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”

Come iscriversi al RUNTS?

Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore viene creato da Infocamere, come da recente determinazione che potete leggere in questo post del blog di Asso360, l’istituzione del Registro è attesa per la primavera 2021 poiché dovranno trascorrere al massimo 6 mesi dal momento in cui è stato emanato il decreto istitutivo (ottobre 2020).

A cosa serve il RUNTS?

Il Registro è stato previsto per la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale (da istituirsi presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali).

Chi deve iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Il Codice del Terzo Settore prevede per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel periodo transitorio, continua a valere l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali).

Cosa contiene il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Nel Registro confluiscono tutti i dati inerenti l’Associazione, quali:

  • la denominazione;
  • le sedi dell’associazione;
  • il patrimonio di dotazione;
  • i bilanci dell’ETS;
  • Atto costitutivo e Statuto;
  • ecc.

Elementi su cui prestare attenzione!!

Art. 8 comma 6 (Documenti e dichiarazioni da depositare nel RUNTS)

I documenti depositati e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000:
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;

Art. 8 comma 6 lettera q «Presunzione di commercialità»
La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione di presunzione di commercialità/non commercialità di cui all’art. 79 comma 5 del CTS


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