Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore

Cos’è il Bilancio Sociale? Esempio e Guida

26 Maggio 2020

Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders (associati, soci, cittadini, ecc.) interessati a reperire informazioni sull’ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders».

Il Decreto 4 luglio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato in Gazzetta Ufficiale 186 del 9 agosto 2019 riporta le linee guida per la redazione del bilancio sociale.

A cosa serve il Bilancio sociale?

Il bilancio sociale è un documento sempre più diffuso anche fra le imprese e non solo nelle organizzazioni non profit.

È utile a comunicare i risultati dell’attività non solo dal punto di vista economico-finanziario ma dando prova ai cosiddetti stakeholder (soci, associati, cittadini, ecc.) circa l’impatto sociale, ambientale, ecc. dell’attività svolta dall’ente non profit.

Chi deve redigerlo?

Tale documento con l’ingresso della riforma del Terzo Settore viene reso obbligatorio a seconda di limiti dimensionali dell’attività. Viene cioè reso obbligatorio, seguendo le istruzioni del Codice del Terzo Settore, per i seguenti soggetti:

  • Imprese sociali;
  • Enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
  • Per i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.

Criteri per la redazione

Il Bilancio sociale è un documento utile a comunicare in modo trasparente e veritiero le attività dell’impresa sociale o dell’Ente del Terzo Settore utili a dare dimostrazione ai terzi dell’impatto dell’attività.

Tale documento dev’essere redatto sulla base delle Linee Guida stabilite dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale.

Pubblicazione del Bilancio Sociale

Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito provvedono al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese.

È necessaria anche la pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Da quando entra in vigore l’obbligo del Bilancio sociale

Per gli Enti del Terzo Settore l’obbligo di redazione del bilancio sociale è un adempimento di assoluta novità che cambia, oltre per i requisiti visti ai punti precedenti, anche in base all’esercizio finanziario dell’ETS.

Per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, l’obbligo di redigere il bilancio sociale scatta dal bilancio 2020 approvato pertanto nel 2021.

Ricordiamo pertanto che non tutti gli Enti del terzo settore dovranno redigere il bilancio sociale ma solo quegli ETS, Imprese sociali e cooperative con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e per i centri di servizio per il volontariato (CSV), indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.

Contenuti minimi del Bilancio Sociale

Le linee guida individuano i contenuti minimi che deve contenere il bilancio sociale, pertanto il rispetto di quanto dettato dalle linee guida sarà estremamente importante.

Di seguito i contenuti minimi del bilancio sociale:

  1. Metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
  2. Informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  3. Governance: dati su base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder. Alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente è inoltre richiesto di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti. Le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa;
  4. Persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti;
  5. Attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati gli elementi che rischiano di compromettere il raggiungimento delle finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
  6. Situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  7. Altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione;
  8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo: modalità di effettuazione ed esiti.

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