• LEGGE 16 dicembre 1991 N. 398 
    
    Art. 1 
     
      1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di
    lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali  o  agli  enti
    nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
    vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e  che  nel
    periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di
    attivita' commerciali proventi per un importo non  superiore  a  lire
    100 milioni,  possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
    valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
    dell'imposta locale  sui  redditi  secondo  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2. L'opzione  e'  esercitata  mediante  comunicazione  a
    mezzo  lettera  raccomandata  da  inviare   al   competente   ufficio
    dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto  dal  primo  giorno
    del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando  non
    sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti  che
    intraprendono  l'esercizio  di   attivita'   commerciali   esercitano
    l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
    e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini  delle
    imposte sui redditi e di essa deve  essere  data  comunicazione  agli
    uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
    al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta  hanno  superato  il
    limite di lire 100 milioni, cessano  di  applicarsi  le  disposizioni
    della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in  cui
    il limite e' superato. 
      3.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  con  decreto  del
    Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
    Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
    percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
    famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi
    terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio  del
    medesimo  indice  rilevato  con  riferimento  allo   stesso   periodo
    dell'anno  precedente.  Con  il  medesimo   decreto   si   stabilisce
    l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi  1  e  2
    nella stessa misura della variazione  percentuale  del  valore  medio
    dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
    impiegati.
    
    
     Art. 2 
     
      1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato  l'opzione
    sono esonerati dagli obblighi di  tenuta  delle  scritture  contabili
    prescritti dagli articoli 14,  15,  16,  18  e  20  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
    modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli  obblighi  di  cui  al
    titolo II del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
    1972, n. 633. 
      2. I soggetti che  fruiscono  dell'esonero  devono  annotare  nella
    distinta  d'incasso  o  nella  dichiarazione  di  incasso   previste,
    rispettivamente, dagli articoli 8 e 13  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  opportunamente  integrate,
    qualsiasi   provento   conseguito   nell'esercizio    di    attivita'
    commerciali. 
      3. Per i proventi di cui  al  comma  2,  soggetti  all'imposta  sul
    valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di
    cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
      4. Le fatture  emesse  e  le  fatture  di  acquisto  devono  essere
    numerate progressivamente  per  anno  solare  e  conservate  a  norma
    dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600.  Sono  fatte  salve  le
    disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in  materia
    di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6
    ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento  dei
    beni viaggianti, nonche' dalla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  in
    materia di scontrino fiscale. 
      5. In deroga alle disposizioni  contenute  nel  testo  unico  delle
    imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  il  reddito  imponibile  dei
    soggetti  di   cui   all'articolo   1   e'   determinato   applicando
    all'ammontare dei proventi  conseguiti  nell'esercizio  di  attivita'
    commerciali il  coefficiente  di  redditivita'  del  6  per  cento  e
    aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 
      6. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
    saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione  d'incasso
    di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.