Articolo 7 - Riforma del Terzo Settore

Art. 7 – L. 106/2016, Riforma del Terzo Settore

Con la Legge 106 del 18/6/2016, Camera e Senato hanno approvato la Legge Delega che prende il nome di Riforma del Terzo Settore.

Dopo anni di attesa la Riforma del Terzo Settore diventa realtà nel 2016 con una Legge che apre nuovi scenari per il NoProfit Italiano. Scopriamo insieme che cosa si intende con la Riforma del Terzo Settore.

Art. 7. Vigilanza, monitoraggio e controllo

  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all’articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l’Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q) .

Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l’organismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) .

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p) , o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) .
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’organismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera o) . Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono defi niti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.
  4. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016

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