Legge 106/2016

Art. 3 – L. 106/2016, Riforma del Terzo Settore

Con la Legge 106 del 18/6/2016, Camera e Senato hanno approvato la Legge Delega che prende il nome di Riforma del Terzo Settore.

Dopo anni di attesa la Riforma del Terzo Settore diventa realtà nel 2016 con una Legge che apre nuovi scenari per il NoProfit Italiano. Scopriamo insieme che cosa si intende con la Riforma del Terzo Settore.

Dopo circa un anno dalla emanazione della Legge 106/2016 che apporta sostanziali novità in tema di Terzo Settore, nell’estate 2017 sono stati approvati i Decreti per l’avvio operativo di tutta la Riforma. Partiamo dalla base, ovvero dal contenuto della Legge 106/2016 ed a capire dalle definizioni cosa si intende.

Articolo 2 Legge 106/2016 – Revisione del Titolo II del codice civile

1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), e’ adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di
responsabilita’ limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attivita’ d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all’articolo 9, comma 1, lettera e);

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Tutti gli articoli della Riforma del Terzo Settore, Legge 106/2016

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