Le  organizzazioni  di  volontariato (Odv) ed il registro dei volontari: il registro si deve sottoporre a vidimazione dal Notaio o Segretario Comunale.

Come funziona

Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso le organizzazioni di volontariato, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in  ogni  foglio  da un notaio,  o  da  un segretario  comunale,  o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.  L’autorità  che  ha  provveduto  alla bollatura  deve anche dichiarare, nell’ultima  pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l’obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali. Questo in attesa del decreto ministeriale che disciplini l’assicurazione dei volontari.

il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi. Il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.

Modalità richiesta vidimazione

Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, tale registro può essere vidimato in due modalità:

  • da un Notaio;
  • dal Segretario comunale.

La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).

Documentazione necessaria

Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio la seguente documentazione:

  • richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro
  • copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata
  • il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate

Come fare il registro dei volontari?

Il Registro dei volontari è uno dei documenti che l’associazione del terzo settore – specie Organizzazioni di volontariato – devono tenere aggiornato e “vidimato”. Tale registro deve contenere alcune tipiche infomazioni, quali ad esempio:

  1. nome e cognome;
  2. data e luogo di nascita;
  3. indirizzo di residenza;
  4. data di inizio dell’attività di volontariato;
  5. data di fine dell’attività di volontariato.

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