La Riforma dello Sport esclude dalle figure di lavoratore sportivo quella del collaboratore amministrativo-gestionale. Cosa occorre fare dal 1 luglio 2023?

Con la Riforma dello sport, al collaboratore amministrativo-gestionale il legislatore ha voluto fornire un diverso quadro tributario, previdenziale e assicurativo. A questo lavoratore però vengono attribuite tutele analoghe al lavoratore sportivo.

L’articolo 37 della Riforma dello Sport parla proprio delle collaborazioni amministrativo/gestionali precisando innanzi tutto che non sono considerati tali i professionisti: Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.».”

Nel caso invece di collaborazioni amministrativo-gestionali qualificate come CO.CO.CO. occorre considerare delle regole di buona condotta nel rapporto tra Asd/Ssd ed il collaboratore al fine di un corretto inquadramento dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale. Esaminiamo insieme le varie sfaccettature punto per punto.

1) Contributi INPS

Tutela previdenziale: il Co.co.co. amministrativo gestionale dovrà essere iscritto alla Gestione Separata INPS con alcune particolarità:

Fino a 5.000 euro non vi sarà assoggettamento contributivo. Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co., da dividersi in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sarà pari al:

    • 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”;
    • per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%;
    • Come ulteriore misura agevolativa, fino al 31/12/2027 la base imponibile andrà ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro e – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.” (Riferimento: PRIMI PROBLEMI APPLICATIVI DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO – Fondazione Studi Consulenti del lavoro).

2) IRPEF

Le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali godranno degli stessi benefici fiscali del lavoratore sportivo anche sotto l’aspetto tributario. Ovvero:

– si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui (no-tax area per l’IRPEF);
– l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (rinvio all’articolo 36, comma 6);

2) INAIL

Si applica sempre l’INAIL per il CO.CO.CO. amministrativo gestionale a differenza del lavoratore sportivo dove non vi è tale obbligo. Pertanto il lavoratore che svolge mansioni amministrativo-gestionali va obbligatoriamente iscritto ed assicurato all’INAIL.

E’ naturale pertanto che quelle ASD o SSD che ad oggi non abbiano mai aperto una posizione presso l’INAIL, nel caso di contrattualizzazione di un rapporto con un Co.Co.Co. Amministrativo/Gestionale dovranno anche aprire anche la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) qualora non ne siano ancora in possesso. Al fine invece del codice Inail da attribuire al “lavoratore” amministrativo/gestionali, questo dovrà essere ricercato fra le varie posizioni lavorative più consone al contratto medesimo.

3) Adempimenti: contratti e comunicazioni

Gli adempimenti relativi al cococo amministrativo/gestionale si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive (l’art. 37 nel rinviare all’art. 35 non menziona anche il comma 8 quinquies).

Qualora l’associazione o società sportiva non sia in condizione di provvedere in autonomia all’espletamento degli adempimenti (cosa molto complicata), è necessario ricorrere ad un intermediario abilitato quale un Consulente del Lavoro o eventualmente un Commercialista. Gli adempimenti relativi al COCOCO Amministrativo gestionale saranno i seguenti:

  1. Stipulare un contratto con il Co.co.co. amministrativo-gestionale;
  2. Aprire la posizione assicurativa territoriale (PAT) qualora non se ne sia già in possesso;
  3. Comunicare preventivamente il “rapporto di lavoro” attraverso Il Modello Unificato UniLav;
  4. provvedere ad emettere il cedolino paga al fin della trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi;
  5. Tenere il cosiddetto LUL, ovvero il Libro Unico del Lavoro.

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