Certificazione Unica per gli sportivi dilettanti del 2024

Come funziona la Certificazione Unica 2024 per gli sportivi dilettanti

19 Febbraio 2024

Certificazione Unica 2024, come compilarla per gli sportivi Dilettanti con la riforma dello Sport?

In questo articolo del blog approfondiamo gli adempimenti correlati alla certificazione unica degli sportivi (CU 2024), in relazione all’esercizio 2023 occorre porre in atto alcuni accorgimenti per i redditi derivanti dai compensi sportivi. Nella CU vanno tenuti distinti i redditi percepiti fino al 30 giugno e quelli percepiti successivamente.

In questo inizio di 2024, gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della certificazione unica per le somme erogate in qualità di “datori di lavoro”.
Nella certificazione Unica 2024 certificazione unica devono essereri portati anche i redditi di lavoro sportivo tenendo conto delle novità introdotte dalla riforma dello sport D.Lgs. 36/2021 con le novità introdotte dal 1 luglio 2023.

Le istruzioni date dall’agenzia delle entrate alla certificazione unica riportano i codici tributo attribuiti alle ritenute e alle trattenute utilizzabili nel modello F24.

Chi e come deve predisporre la Certificazione Unica 2024

Adempimento Descrizione
Chi deve fare la certificazione unica? Associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali, di promozione sociale, politiche sindacali, di categoria, pro-loco, cori bande e filodrammatiche, fondazioni, organizzazioni di volontariato e tutti gli altri enti che rivestono la qualifica di datori di lavoro o comunque di sostituti d’imposta con riferimento alle somme erogate nel 2023.
Quando deve essere consegnata la Certificazione Unica? La certificazione unica dev’essere inoltrata all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2024 e consegnata al percipiente (dipendenti/percipienti).

In caso di certificazioni contenenti solo redditi esenti o quelli per i quali non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, reddito di lavoro autonomo professionale, provvigioni, ecc.) la dichiarazione potrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024.

Come va presentata le certificazione unica
  •  È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
  • Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Cosa va indicato nella certificazione unica? Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2024 nella quale sono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Column 2 Value 5

Novità normativa per il 2024

• L’art. 25 D. Lgs. 36/2021 ha previsto che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 del codice di procedura civile.
• L’art. 36, c. 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di € 15.000.
• Solo la parte che eccede il limite dei 15.000 dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria. Pertanto i compensi erogati dal 1 luglio 2023 in poi devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di € 15.000, da determinare nel 2023 tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a € 10.000, ai sensi dell’art. 69 del Tuir, come precisato con interpello dell’Agenzia Entrate 474/2023.
• L’art. 36, c. 6-ter prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni riconosciute non costituiscono reddito fino all’importo massimo annuo di € 15.000 (che costituisce una franchigia).

Campo “causale” punto 1 Tipologie di reddito
N Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
N1 Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30.06.2023:
.. nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
.. in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
N2 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D. Lgs. 36/2021 (art. 53,
c. 2, lett. a) Tuir).
N3 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso dal lavoro subordinato o dalla collaborazione coordinata e continuativa (D. Lgs. 36/2021) che prevedono particolari soglie di esenzione
a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, c. 2 lett. a) Tuir).

La documentazione per la certificazione unica 2024 può essere raggiunta a questo link

Prova la demo di Asso360

Scopri le nuove funzioni per il lavoro sportivo

Asso360 Demo Devices
Richiesta Demo 2023
cancel1 check1 Minimo otto caratteri cancel1 check1 Almeno una lettera minuscola cancel1 check1 Almeno una lettera maiuscola cancel1 check1 Almeno un numero cancel1 check1 Almeno un carattere speciale

Accedendo e registrandoti dichiari di aver preso visione ed accetti i Termini e le Condizioni di utilizzo. I tuoi dati personali saranno trattati in conformità con la Privacy Policy. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato di tempo ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno.

Check box