Firma dello statuto di una nuova associazione da parte di un gruppo di giovani fondatori.

Lo Statuto per Associazioni ed Enti del Terzo settore: tutto quello che devi sapere

9 Giugno 2026

Se stai fondando una nuova associazione sportiva, un ente del terzo settore, o se ne gestisci uno già avviato e vuoi capire meglio come funziona il documento che ne regola la vita, sei nel posto giusto. Lo statuto è uno dei pilastri di qualsiasi organizzazione del Terzo Settore: sbagliarlo — o non tenerlo aggiornato — può creare problemi seri, dalla perdita di agevolazioni fiscali alle difficoltà di iscrizione al RUNTS.

In questa guida trovi tutto ciò che ti serve sapere: cosa è lo statuto, perché è così importante, cosa deve contenere obbligatoriamente, le tre forme con cui può essere redatto, come si differenzia dall’atto costitutivo e come si modifica. Alla fine troverai anche un modello di statuto pronto da scaricare gratuitamente.

Cos’è lo statuto di un’associazione

Lo statuto è il documento fondamentale che regola la vita di un’associazione (sia essa sportiva o un ente del terzo settore). In termini giuridici, rappresenta il contratto mediante il quale gli associati si accordano sulle regole fondamentali dell’ente: il suo funzionamento, l’ordinamento interno, gli scopi sociali e le modalità di finanziamento.

È strettamente legato all’atto costitutivo, che è il documento con cui l’associazione nasce formalmente, ma rispetto a quest’ultimo ha un ruolo ancora più centrale: in caso di contrasto tra le disposizioni dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, normalmente prevalgono le norme dello statuto, salvo diversa interpretazione derivante dal contenuto dei documenti.

Lo statuto non è un documento “fatto una volta e dimenticato”. Va aggiornato ogni volta che i soci decidono di modificare le regole fondamentali dell’associazione — per esempio per adeguarsi a nuove normative (come il Codice del Terzo Settore) o per cambiare gli scopi sociali.
Dal punto di vista normativo, il principale riferimento oggi è il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Codice del Terzo Settore, che ha integrato le disposizioni già presenti nel Codice Civile definendo in modo più preciso cosa deve comparire nello statuto degli enti iscritti al RUNTS.

Quando si redige lo statuto

Lo statuto deve essere redatto in fase di costituzione dell’associazione, contestualmente all’atto costitutivo. Per operare regolarmente e accedere ai benefici previsti dalla legge è necessario predisporre uno statuto redatto in forma scritta.

Va poi aggiornato in tutti i casi in cui i soci decidono di apportare modifiche alle regole dell’ente. Le modifiche statutarie seguono una procedura specifica — generalmente deliberata dall’Assemblea straordinaria — che descriviamo meglio nel nostro articolo dedicato.

Gli elementi obbligatori dello statuto

Non tutti gli statuti sono uguali, ma esistono degli elementi che devono essere presenti:

Elemento Descrizione
🏛️ Denominazione e sede Il nome ufficiale dell’associazione, l’acronimo (es. ASD, APS, ODV) e la sede legale.
🎯 Finalità e scopo sociale Le attività di interesse generale che l’associazione si propone di svolgere.
🚫 Assenza di scopo di lucro La dichiarazione esplicita che l’associazione non ha finalità di lucro, nemmeno indiretto.
👥 Diritti e obblighi dei soci Le modalità di ammissione, i diritti di voto e partecipazione, le cause di esclusione.
⚖️ Organi e rappresentanza Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente: composizione, elezione e compiti.
📊 Bilancio e rendiconto L’obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.
💰 Patrimonio ed entrate Quote associative, contributi, donazioni e le regole per la gestione del fondo comune.
🔚 Scioglimento e devoluzione L’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altro ente del Terzo Settore in caso di scioglimento.

⚖️ La normativa vigente

Per gli enti che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla normativa del Terzo Settore, lo statuto deve contenere specifiche clausole relative all’assenza di scopo di lucro, al divieto di distribuzione degli utili, alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e agli altri requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa fiscale applicabile.

Cosa regola lo Statuto nel dettaglio

Oltre agli elementi obbligatori, uno statuto ben scritto disciplina con precisione:

  • Le regole per la convocazione dell’assemblea (termini, modalità, quorum)
  • Le maggioranze necessarie per le deliberazioni ordinarie e straordinarie
  • La durata del mandato del Consiglio Direttivo e la rieleggibilità dei componenti
  • Le cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
  • I ruoli di Segretario e Tesoriere
  • Possibilità di nominare un Organo di Controllo (obbligatorio al superamento di certi limiti)
  • I libri sociali obbligatori (libro soci, registro volontari, libro verbali)
  • I criteri per l’ammissione di nuovi soci e le cause di esclusione
  • Eventuali clausole compromissorie per la risoluzione delle controversie

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Le tre forme con cui si può redigere lo Statuto

Lo statuto, come l’atto costitutivo, richiede la forma scritta al fine di permettere all’associazione di operare regolarmente ed accedere ai benefici previsti. Esistono tre modalità di forma scritta:

  • Atto Pubblico: redatto e sottoscritto direttamente da un notaio. Obbligatorio per le associazioni riconosciute che acquisiscono personalità giuridica.
  • Scrittura Privata Autenticata: i soci redigono l’atto costitutivo e lo statuto, poi li sottopongono all’autenticazione di un notaio.
  • Scrittura Privata: i soci redigono il documento autonomamente e lo registrano presso l’ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.

💡 Nota fiscale

L’imposta di registro non è dovuta per le modifiche statutarie effettuate al solo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative — come quelle richieste dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

Statuto ed Atto Costitutivo: quali sono le differenze?

Aspetto Atto Costitutivo Statuto
Scopo Certifica la nascita dell’associazione Definisce le regole di funzionamento
Contenuto principale Chi fonda, quando, dove, con quale volontà Come si governa, chi decide, come si entra e si esce
Modificabilità Difficilmente modificabile Modificabile con assemblea dei soci
Prevalenza in caso di contrasto Normalmente prevalente sull’atto costitutivo
Quando si usa Solo al momento della fondazione Continuamente, come riferimento operativo

Statuto e RUNTS: cosa cambia con il Codice del Terzo Settore

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), molte associazioni hanno dovuto o dovranno adeguare il proprio statuto ai nuovi requisiti.

L’adeguamento non riguarda solo la forma, ma la sostanza: lo statuto deve essere allineato alle disposizioni del Codice, pena l’impossibilità di iscriversi al RUNTS — e quindi la perdita delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS (Enti del Terzo Settore).

Altre indicazioni da riportare nello statuto

  • È consigliabile che lo statuto disciplini la possibilità di nominare un organo di controllo, così da agevolarne l’istituzione qualora diventi obbligatoria o venga ritenuta opportuna dall’assemblea.
  • Lo statuto deve riportare l’obbligo di redigere e approvare ogni anno il bilancio di esercizio.

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Conclusione

Lo statuto non è un semplice documento burocratico da compilare una volta e archiviare. È la bussola della tua associazione: definisce chi siete, cosa fate e come prendete le decisioni. Redatto bene, vi protegge da conflitti interni e garantisce l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per gli ETS.

Se stai partendo da zero o devi aggiornare uno statuto vecchio, il consiglio è di partire da un modello conforme al Codice del Terzo Settore — come quello che puoi scaricare compilando il form sopra — e personalizzarlo con attenzione. Se hai dubbi specifici, valuta di confrontarti con un commercialista esperto di Terzo Settore.

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Domande Frequenti:

Lo statuto può essere modificato liberamente?2026-06-08T15:02:21+02:00

No. Le modifiche statutarie devono essere approvate dall’assemblea dei soci secondo le modalità e i quorum previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile. Trattandosi di decisioni che incidono sulle regole fondamentali dell’associazione, sono normalmente richieste maggioranze più elevate rispetto alle deliberazioni ordinarie.

Lo statuto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate?2026-06-08T15:02:49+02:00

Sì. Lo statuto e l’atto costitutivo devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. La registrazione è generalmente necessaria per attribuire data certa ai documenti e per consentire all’associazione di operare regolarmente. Costi, procedure ed eventuali esenzioni possono variare in base alla tipologia dell’ente e alla normativa applicabile al momento della registrazione.

Lo statuto deve indicare l’importo della quota associativa?2026-06-08T15:00:27+02:00

No. Generalmente non è necessario indicare nello statuto l’importo preciso della quota associativa. È sufficiente prevedere l’esistenza della quota e stabilire quale organo dell’associazione sia competente a determinarne l’ammontare periodicamente. In questo modo si evita di dover modificare lo statuto ogni volta che l’importo viene aggiornato.

Lo statuto cambia in base al tipo di associazione?2026-06-08T15:03:21+02:00

Sì, ogni tipologia di ente ha caratteristiche specifiche che devono riflettersi nello statuto. Lo statuto di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), ad esempio, deve prevedere il rispetto delle norme federali e del CONI, mentre lo statuto di un’associazione culturale si concentra sulle attività di promozione e diffusione della cultura. Lo statuto di un’associazione di promozione sociale (APS) deve invece essere conforme al Codice del Terzo Settore e contenere tutti gli elementi richiesti per l’iscrizione al RUNTS. In tutti i casi, gli elementi obbligatori di base — assenza di scopo di lucro, diritti dei soci, organi associativi, bilancio — rimangono gli stessi. Quello che cambia è il contenuto specifico legato alle attività svolte e al quadro normativo di riferimento.

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