
Organizzazioni di volontariato (ODV): Guida completa 2026
Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale a favore della collettività, basandosi prevalentemente sul lavoro volontario e gratuito dei propri associati. In Italia, un’organizzazione di volontariato deve rispettare specifici requisiti normativi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), tra cui l’assenza di fini di lucro, una struttura associativa e l’iscrizione al RUNTS. In questa guida completa scoprirai cosa sono le organizzazioni di volontariato, come costituire un’organizzazione di volontariato, come iscriversi al Registro Nazionale e quali agevolazioni fiscali sono previste.
Cosa è un’Associazione di Volontariato (ODV)?
Le Organizzazioni di Volontariato, comunemente chiamate ODV, sono enti che hanno come scopo principale lo svolgimento di attività di interesse generale in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.
Introdotte nell’ordinamento italiano con la Legge 266/1991, le ODV sono state successivamente inquadrate nel sistema degli Enti del Terzo Settore (ETS) dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). In quanto ETS, le ODV devono rispettare una serie di caratteristiche essenziali:
- Assenza di fini di lucro: le ODV non possono distribuire utili o avanzi di gestione tra i propri associati;
- Svolgimento di attività di interesse generale in via esclusiva o principale;
- Forma associativa: l’ente deve essere strutturato come associazione;
- Numero minimo di soci: almeno 7 persone fisiche oppure 3 organizzazioni di volontariato.
Per quanto riguarda il personale, le ODV possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, ma esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Una regola fondamentale: il numero di lavoratori retribuiti non può superare il 50% del numero di volontari.
ODV, APS e ASD: quali sono le differenze?
Chi si avvicina al mondo delle associazioni si trova spesso a dover scegliere tra forme giuridiche diverse. Le tre più comuni sono l’Organizzazione di Volontariato (ODV), l’Associazione di Promozione Sociale (APS) e l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD). Pur avendo tratti in comune, si distinguono per finalità, obblighi e agevolazioni. La tabella seguente riassume le differenze principali.
| Caratteristica | ODV | APS | ASD |
|---|---|---|---|
| Normativa | CTS (D.Lgs. 117/2017) | CTS (D.Lgs. 117/2017) | D.Lgs. 36/2021 |
| Volontariato obbligatorio | Sì, almeno il 50% dei soci | Non richiesto | Non richiesto |
| Attività per soci | Limitata | Prevalente | Prevalente |
| Finalità | Solidarietà sociale | Promozione sociale | Sport dilettantistico |
| Iscrizione RUNTS | Obbligatoria | Obbligatoria | Solo se ETS |
Dalla tabella emergono alcune considerazioni utili per chi è ancora in fase di scelta. Le ODV rappresentano la forma più adatta quando l’attività è rivolta prevalentemente a soggetti terzi e si fonda principalmente sul volontariato. Le APS, invece, risultano più indicate quando l’attività è destinata soprattutto ai propri associati (corsi, eventi, attività culturali o ricreative) e non richiede necessariamente una componente di volontariato. Analogo discorso vale per le ASD, nelle quali l’elemento sportivo costituisce l’aspetto caratterizzante.
Come creare un’Associazione di Volontariato in Italia
I Requisiti di partenza
Costituire un’ODV in Italia è un processo accessibile, ma richiede attenzione agli adempimenti formali. Il primo elemento da tenere presente è il numero minimo di soci fondatori: almeno 7 persone fisiche.
A differenza di altri enti, per costituire un’ODV non è obbligatorio l’intervento di un notaio, a meno che non si voglia dar vita a un’associazione con personalità giuridica riconosciuta. In quel caso, la presenza notarile diventa necessaria.
Il primo passo concreto è la redazione di due documenti fondamentali:
- L’atto costitutivo: è il documento che formalizza la nascita dell’associazione, indicando i soci fondatori, la sede e la data di costituzione;
- Lo statuto: è il “regolamento interno” dell’ente, che ne disciplina finalità, organi, modalità di funzionamento e gestione.
I Passaggi per Aprire un’ODV
Una volta redatti i documenti fondativi, occorre seguire una serie di adempimenti burocratici in sequenza.
- Richiesta del Codice Fiscale o Apertura della Partita IVA: Il primo step è richiedere il codice fiscale (o la partita IVA, qualora si preveda lo svolgimento di attività commerciali) presso l’Agenzia delle Entrate. Questo identificativo è indispensabile per qualsiasi operazione successiva.
- Registrazione all’Agenzia delle Entrate: Ottenuto il codice fiscale, occorre procedere alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, necessaria per rendere l’ODV conoscibile ai terzi. Va effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione.
- Trasmissione del Modello EAS: Un adempimento fiscale obbligatorio per tutti gli enti no profit. Il Modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione, esclusivamente in via telematica, e serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni sulle attività e sulle entrate dell’associazione. È un requisito per accedere ad alcune agevolazioni fiscali.
- Iscrizione al RUNTS. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è obbligatoria per operare ufficialmente come ODV ed è indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.
Iscrizione al RUNTS: Le novità del 2026
Il quadro normativo relativo al RUNTS ha subito importanti aggiornamenti con il D.M. Lavoro del 13 gennaio 2026, n. 2, che ha ridefinito le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la tenuta e la conservazione del Registro. Questi adempimenti sono di competenza degli uffici regionali del RUNTS per ODV, APS, enti filantropici, società di mutuo soccorso e altri ETS. Ecco le principali novità:
- Ufficio RUNTS Competente (Art. 3). In caso di trasferimento della sede legale in un’altra regione o provincia, l’istanza di variazione viene ricevuta dall’ufficio RUNTS nella cui circoscrizione si trova la nuova sede, che diventa il nuovo ufficio competente.
- Comunicazioni tramite PEC (Art. 4). Per tutte le interlocuzioni formali con le pubbliche amministrazioni, gli ETS sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), necessario anche per le domande di iscrizione al RUNTS.
- Il Delegato del Rappresentante Legale (Art. 5). Una delle novità più rilevanti è l’introduzione della figura del delegato del rappresentante legale, che consente una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti.
- Modelli Standard di Statuto (Art. 6). Gli enti che adottano i modelli standard di statuto predisposti dal Ministero possono beneficiare di una riduzione dei tempi per l’iscrizione al RUNTS, un’opportunità utile soprattutto per le ODV di nuova costituzione.
- Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (Art. 9). Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l’atto con cui la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al RUNTS (o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria). Nella domanda devono figurare anche l’indirizzo PEC e un numero di telefono dell’ente.
- Iscrizione degli Enti con Personalità Giuridica (Art. 11). Il decreto distingue due situazioni. Per gli enti di nuova costituzione, l’istanza deve contenere l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minimo, con indicazione di entità, composizione e caratteristiche di liquidità; i conferimenti in denaro devono essere attestati da certificazione bancaria o da assegno circolare non trasferibile. Per gli enti già dotati di personalità giuridica con organo di controllo che include almeno un revisore legale, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni prima del ricevimento del verbale da parte del notaio, a condizione che l’istanza sia presentata entro 20 giorni dal ricevimento. Il mancato rispetto di questo termine rende irricevibile la domanda e obbliga ad aggiornare la documentazione.
- Deposito degli atti e aggiornamento al RUNTS (Art. 14). Dopo l’iscrizione, l’ETS è tenuto a mantenere aggiornate le proprie informazioni nel Registro esclusivamente in via telematica. I principali obblighi di deposito riguardano: bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale (se previsto), unitamente alla relazione dell’organo di controllo e alla delibera di approvazione, con un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; comunicazione di perdita o riacquisto della natura commerciale; attestazioni di adesione ad enti associativi; delibere di trasformazione, fusione e scissione, che per gli ETS con personalità giuridica producono effetti solo dal momento dell’iscrizione al RUNTS.
- Aggiornamento annuale dei dati sociali (Art. 14). Entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli ETS sono tenuti ad aggiornare le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori. L’obbligo scatta però solo in presenza di variazioni: se i dati non sono cambiati rispetto a quelli già presenti nel Registro, l’aggiornamento non è dovuto.
📅 Tieni traccia di tutte le scadenze senza stress.
Tra iscrizioni, depositi e aggiornamenti, il RUNTS da solo genera una serie di appuntamenti da non perdere. Abbiamo raccolto tutte le scadenze annuali di una ODV, comprese le novità del D.M. 2/2026, in uno scadenzario in formato Word, pronto da stampare e compilare con i dati della tua associazione.
➡️ Scarica gratis lo Scadenzario 2026 per ODV compilando il form QUI.
Riceverai il documento direttamente nella tua casella email.
Regimi Fiscali per le ODV
Le organizzazioni di volontariato, in quanto enti no profit, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore. In particolare, l’art. 86 del CTS introduce un regime fiscale agevolato riservato a ODV e APS che, nell’esercizio precedente, abbiano realizzato proventi da attività commerciali non superiori a 85.000 euro.
Questo regime consente di determinare il reddito imponibile in modo forfettario, semplificando notevolmente gli obblighi contabili e fiscali dell’ente. L’iscrizione al RUNTS è un requisito indispensabile per accedere a questo e agli altri benefici previsti per gli ETS.
Codice ATECO per le Organizzazioni di Volontariato
Il codice ATECO è un codice alfanumerico che identifica il settore di attività in cui l’ente opera a fini statistici e fiscali. Va indicato al momento dell’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate.
Per le associazioni che rientrano tra gli Enti del Terzo Settore, e quindi anche per le organizzazioni di volontariato, il codice ATECO di riferimento è quello della categoria 94.99 ovvero: “Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.” Nello specifico, per le ODV si consiglia di adottare il codice 94.99.90.
Conclusioni
Costituire e gestire un’organizzazione di volontariato richiede attenzione a una serie di adempimenti normativi e fiscali, che tuttavia diventano gestibili con la giusta preparazione. Dal numero minimo di soci fondatori all’iscrizione al RUNTS, dalla scelta del codice ATECO all’accesso ai regimi fiscali agevolati, ogni passaggio è pensato per garantire trasparenza e tutela sia all’ente che ai terzi beneficiari delle sue attività.
Se stai pensando di costituire una ODV o hai bisogno di assistenza nella gestione degli adempimenti, Asso360 è al tuo fianco per accompagnarti in ogni fase del percorso.
Domande Frequenti
Procedura di scioglimento: (delibera assembleare, nomina di liquidatori, approvazione del bilancio finale), obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS o a finalità di pubblica utilità. Dopo la devoluzione del patrimonio, i liquidatori devono presentare istanza di cancellazione all’ufficio del RUNTS competente.
Si possono ricevere donazioni. Per le ODV le donazioni rappresentano una delle fonti di finanziamento principali per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Devono essere gestite con trasparenza, tramite tracciabilità, emissione di ricevute e corretta rendicontazione contabile.
Sì, ma con limiti precisi. Le ODV possono svolgere attività commerciali in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali. Superare certi limiti (es. 85.000€ di proventi commerciali) comporta l’uscita dal regime fiscale agevolato ex art. 86 CTS e l’applicazione del regime ordinario.
Avvertenze
Questa guida ha carattere informativo e divulgativo. La normativa in materia di organizzazioni ed Enti del terzo settore è in continua evoluzione: si raccomanda di verificare sempre l’aggiornamento delle fonti citate e di consultare un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro o avvocato) prima di adottare decisioni con implicazioni fiscali, contrattuali o legali.
