Associazione di Promozione Sociale (APS)

Guida all’Associazione di Promozione Sociale (APS): cos’è, come funziona e come costituirla nel 2026

16 Aprile 2026

Un’Associazione di Promozione Sociale (APS) è un ente senza scopo di lucro appartenente al Terzo Settore, costituito per svolgere attività di interesse generale a favore dei propri associati o di terzi. Aprire una APS nel 2026 non è solo un atto formale, ma una scelta concreta per generare un impatto reale sul proprio territorio, trasformando idee sociali, culturali o educative in progetti strutturati.

Tuttavia, creare un’Associazione di Promozione Sociale richiede molta attenzione: non basta la buona volontà. Servono conoscenze normative specifiche, come i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e le procedure per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Questa guida ti accompagna passo dopo passo per capire davvero come partire, evitando errori e costruendo basi solide per la tua APS.

Cos’è un’Associazione di Promozione Sociale (APS)

Partiamo dalle basi della sigla APS: significato, caratteristiche e scopo. Un’APS è un ente del Terzo Settore che opera rigorosamente senza scopo di lucro, fondato per perseguire finalità civiche, sociali e solidaristiche. Questa specifica forma giuridica è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) agli articoli 35 e 36. Aprire un’APS, quindi, non significa semplicemente “fare volontariato”, ma costruire un’organizzazione strutturata in grado di promuovere attività di interesse generale a vantaggio dei propri soci o dell’intera collettività.

Le caratteristiche fondamentali di una APS

  • Assenza di finalità di lucro;
  • Gestione democratica;
  • Partecipazione attiva dei soci;
  • Divieto di distribuzione degli utili.

Le agevolazioni

L’APS gode di numerose agevolazioni riservate dalla normativa come un regime forfettario dedicato (art. 86 del CTS), il credito d’imposta per le erogazioni liberali e molto altro. Ad esempio i bandi di comune, regioni ecc… sono spesso dedicati ad enti del terzo settore che principalmente rivestono la forma di APS oppure di ODV (Organizzazioni di volontariato).

Qual è la differenza tra un’Associazione di Promozione Sociale (APS) e una ODV?

Uno degli aspetti più confusi riguarda la distinzione tra Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV) e associazioni non iscritte al Terzo Settore.

Le associazioni non iscritte al RUNTS, invece, non possono accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici previsti per gli enti del Terzo Settore.

La normativa aggiornata al 2026

Il riferimento principale è il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), oggi pienamente operativo anche con la piena applicazione della parte fiscale dal 1 gennaio 2026

Questa normativa ha reso il sistema più trasparente la gestione degli ETS introducendo regole precise su requisiti delle associazioni, obblighi amministrativi e gestione fiscale.

L’iscrizione al RUNTS: un passaggio obbligato per la tua APS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il passaggio chiave per ogni APS.

Iscriversi non è opzionale se si vuole essere riconosciuti ufficialmente come Ente del Terzo Settore.

Entrare nel RUNTS significa:

  • Ottenere riconoscimento legale;
  • Accedere a contributi e bandi;
  • Beneficiare di agevolazioni fiscali.

La procedura avviene online e richiede l’invio della documentazione direttamente dal portale del Registro del Terzo Settore (RUNTS) oppure, in alcune regioni, si fa attraverso invio di PEC.

Dal portale del Runts la procedura è questa:

Autenticazione e accesso al portale:

  • Accedere al sito: servizi.lavoro.gov.it;
  • Accedi con SPID/CIE del legale rappresentante;
  • Cliccare sul pulsante + Richiedi all’interno del registro.

Come costituire una APS nel 2026: Requisiti e Passaggi

  1. Definire i requisiti

Per costituire una APS serve:

Ma soprattutto serve una visione chiara: perché nasce l’associazione? Quale bisogno vuole risolvere?

  1. Scrivere atto costitutivo e statuto dell’associazione di promozione sociale

Il primo passo per la costituzione dell’APS è redigere statuto e atto costitutivo. Questi documenti sono il cuore dell’associazione.

L’atto costitutivo formalizza la nascita, è una sorta di verbale della riunione iniziale fra i soci fondatori, mentre lo statuto stabilisce le regole di funzionamento.

Uno statuto ben fatto e anche che abbia i requisiti giusti per essere poi accettato dal Registro del terzo settore deve includere:

  • Denominazione e sede;
  • Finalità;
  • Organi sociali;
  • Diritti e doveri dei soci;
  • Modalità di ammissione (regola il processo di ammissione a socio e la relativa domanda.

Un errore in questa fase può creare problemi futuri, soprattutto per l’iscrizione al RUNTS.

  1. Registrare l’associazione

Dopo aver redatto i documenti e siglati nelle riunioni, è necessario:

La registrazione dello statuto e atto costitutivo in Agenzia delle entrate avrà un costo che dovrete prendere in considerazione: Riepiloghiamo di seguito i costi:

Da Fare Costo
Iscrizione al RUNTS Iscrizione Gratuita
Imposta di registro in Agenzia Entrate 200,00€ Imposta Fissa (tramite modello F24)
Imposta di bollo 16,00€ ogni 100 righe o 4 pagine (per due copie)

Imposta di Bollo: Gli ETS sono sempre esenti dall’imposta di bollo per tutti i loro atti e documenti Art. 82 CTS, tranne che al momento della costituzione.

Adeguamenti Statutari: Le modifiche per adeguarsi alla normativa sono esenti dall’imposta di registro.

Il Regime Forfettario per le APS: i vantaggi dell’Articolo 86 del CTS

Il Regime Forfettario, disciplinato dall’Articolo 86 del Codice del Terzo Settore (CTS), rappresenta una delle agevolazioni fiscali più rilevanti per un’Associazione di Promozione Sociale. Si tratta di un sistema semplificato pensato per le APS che svolgono attività commerciali marginali o complementari (come la vendita di gadget, sponsorizzazioni o la gestione di un bar interno), permettendo una gestione contabile estremamente snella.

Ecco i 3 punti chiave per capire come funziona nel 2026:

  1. Tassazione agevolata con coefficiente di redditività: A differenza del regime ordinario, non si pagano le tasse sulla differenza tra entrate e uscite. Per le APS, lo Stato applica un coefficiente del 3% sul totale dei ricavi commerciali. L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si pagherà solo su quella piccola parte.

    Esempio pratico: Se l’associazione incassa 10.000 € da attività commerciali, la base imponibile su cui calcolare le tasse sarà di soli 300 €.
  2. Limite dei ricavi commerciali: È possibile accedere e mantenere questo regime semplificato a condizione che i ricavi derivanti da attività commerciali non superino la soglia di 85.000 € annui.
  3. Semplificazioni amministrative e IVA: Le Associazioni di Promozione Sociale che aderiscono al regime forfettario godono di esoneri significativi:
  • Nessun obbligo di versamento o dichiarazione IVA (nella maggior parte dei casi).
  • Esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
  • Contabilità semplificata basata solo sulla conservazione dei documenti e dei registri.

In sintesi: Il regime forfettario ex Art. 86 CTS è lo strumento più efficace per permettere a un’Associazione di Promozione Sociale di sostenersi economicamente senza dover affrontare costi di gestione burocratica eccessivi.

Come gestire una APS in modo efficace

Aprire un’associazione è solo l’inizio ma la vera sfida è gestirla bene.

Gli organi principali sono:

  • Il Presidente, che rappresenta legalmente l’associazione;
  • Il Consiglio Direttivo, che prende decisioni operative;
  • L’Assemblea dei soci, che è l’organo sovrano;
  • Le assemblee devono essere regolari, trasparenti e documentate.

La gestione dei volontari

I volontari sono una risorsa fondamentale, ma comportano anche obblighi:

  • Assicurazione obbligatoria;
  • Tenuta del  registro dei volontari;
  • Formazione adeguata.

In particolare per quanto concerna il registro dei volontari, questo dev’essere prima vidimato da Notaio o Segretario comunale prima di essere adottato dall’associazione di promozione sociale o dell’organizzazione di volontariato.

Errori da evitare

Molte associazioni falliscono non per mancanza di idee, ma per errori evitabili.

Tra i più comuni:

  • statuto non conforme;
  • mancata iscrizione al RUNTS;
  • contabilità disorganizzata;
  • scarsa partecipazione dei soci;
  • assenza di strategia.

Le FAQ per costituire una APS (Domande frequenti)

Se il collaboratore sportivo guadagna meno di 5.000 euro, serve comunque il contratto scritto e la comunicazione?2026-03-16T10:24:56+01:00

Sì, non ci sono eccezioni. Anche se il cococo sportivo 2026 rimane sotto la fascia di esenzione totale (zero INPS e zero IRPEF), è obbligatorio redigere il contratto in forma scritta e comunicare l’inizio del rapporto sul portale RASD. Questa procedura telematica ha sostituito la tradizionale comunicazione al Centro per l’Impiego.

Un dipendente pubblico può firmare un contratto sportivo come Co.Co.Co?2026-03-16T10:24:14+01:00

Sì, ma con delle accortezze. I dipendenti pubblici possono stipulare un contratto sportivo dilettantistico ricevendo un compenso, ma devono obbligatoriamente richiedere e ottenere l’autorizzazione preventiva dalla propria amministrazione di appartenenza (fatti salvi specifici meccanismi di silenzio-assenso introdotti dalla Riforma per importi limitati).

Posso avere più di un contratto collaborazione sportiva contemporaneamente?2026-03-16T10:23:40+01:00

Assolutamente sì. Tuttavia, le soglie di esenzione previste per il CoCoCo Sportivo nel 2026 (5.000 euro per l’INPS e 15.000 euro per l’IRPEF) sono cumulative. Questo significa che dovrai sommare tutti i redditi percepiti dalle diverse società sportive. Sarà tua responsabilità rilasciare un’autocertificazione a ogni committente per avvisarlo dell’eventuale superamento delle franchigie, in modo da calcolare correttamente le tasse sulla parte eccedente.

Cosa succede se supero le 24 ore settimanali con il mio contratto sportivo dilettantistico?2026-03-16T10:22:16+01:00

Il limite delle 24 ore (escluse le gare) serve a garantire la presunzione legale di lavoro autonomo. Se un collaboratore sportivo supera costantemente questa soglia, decade la presunzione: il rapporto di lavoro rischia di essere riqualificato come lavoro subordinato dipendente, obbligando l’ASD/SSD ad applicare un inquadramento diverso e costi contributivi ordinari.

In conclusione

Creare una associazione di promozione sociale oggi significa trasformare un’idea in un progetto concreto per la comunità.

È un percorso che richiede impegno, ma che può generare valore reale e duraturo.

Il consiglio più importante è semplice: parti dalla missione.

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