
La retribuzione dei soci di una APS. Cosa prevede il codice del terzo settore.
In una associazione di promozione sociale (APS), l’associato può percepire un compenso per svolgere una mansione?
Analizziamo questo caso in cui una APS chiede se sia possibile corrispondere un compenso per una attività svolta da una proprio associato.
Il volontario non può ricevere un compenso per lavoro.
C’è una distinzione fondamentale da fare subito: il socio in questione non deve essere un volontario iscritto nel registro dell’associazione. Il Codice del Terzo Settore stabilisce un’incompatibilità assoluta: la stessa persona non può essere contemporaneamente volontaria e lavoratrice (retribuita) per lo stesso ente. Se il socio non opera come volontario per quell’attività, può ricevere un compenso.
Numero di lavoratori nelle APS dal codice del terzo settore.
L’articolo 36 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) – denominato “Risorse” – in proposito si occupa di stabilire il numero dei lavoratori che può essere in carico ad una Associazione di Promozione sociale. In particolare l’articolo 36 disciplina le risorse umane delle APS, ponendo dei precisi limiti quantitativi all’utilizzo di lavoro retribuito (sia esso dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o occasionale).
L’APS deve avere forza lavoro “propria” in maggioranza, ovvero un APS non può servirsi solo di lavoro esterno (dipendenti, Cococo, ecc.). La legge prevede che le APS debbano svolgere le proprie attività prevalentemente con l’apporto gratuito dei propri volontari. Il ricorso ai lavoratori retribuiti (siano essi soci o terzi esterni) è ammesso esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’ente o occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Come calcolare il numero dei lavoratori consentiti ad una APS. L’articolo stabilisce che il numero dei lavoratori impiegati non può mai essere superiore a uno di questi due parametri (alternativi tra loro):
– Al 50% del numero dei volontari iscritti nel registro;
– Al 5% del numero totale degli associati.
Un pratico e rapido esempio: se la tua APS ha 100 volontari attivi e registrati, puoi avere al massimo 50 lavoratori retribuiti. Se invece l’associazione ha pochissimi volontari ma una base associativa enorme (es. 2.000 soci tesserati), il limite del 5% ti permette di retribuire fino a 100 lavoratori.
Gli altri paletti fondamentali da rispettare: Oltre ai limiti numerici dell’articolo 36 del codice del terzo settore, se decidi di remunerare un socio per una prestazione lavorativa (o per una carica sociale, come il Presidente o un membro del Direttivo), devi prestare attenzione ad altre due norme del Codice:
1. Il divieto di distribuzione indiretta di utili (Articolo 8)
Il compenso erogato al socio deve essere reale e giustificato dal mercato. L’art. 8, comma 3, lett. a) del CTS considera “distribuzione indiretta di utili” (e quindi vietatissima) la corresponsione di compensi o retribuzioni superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) per le medesime qualifiche. Se si tratta di un lavoratore autonomo o di una prestazione occasionale, le tariffe devono essere in linea con i normali valori di mercato.
2. Le cariche sociali e la trasparenza
Se il socio fa parte del Consiglio Direttivo, la possibilità di ricevere un compenso (come indennità di carica o per mansioni specifiche) deve essere esplicitamente prevista o non vietata dallo Statuto, e l’importo deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci.
In sintesi, la risposta è sì, purché il socio non agisca come volontario, il compenso rispetti i valori di mercato e l’associazione rimanga all’interno dei limiti percentuali (su base volontari o soci) descritti dall’articolo 36.
