Scritto "Art. 86 CTS Il Regime Forfettario" su sfondo arancione a destra; a sinistra elementi fiscali con monete, il simbolo della percentuale e dadi con la scritta "TAXES"

Art. 86 CTS: il regime forfettario speciale per ODV e APS

3 Luglio 2026

Categoria: Blog

Essere un’Organizzazione di Volontariato (ODV) o un’Associazione di Promozione Sociale (APS) significa spesso operare con risorse limitate, tanto umane quanto economiche. Il legislatore lo sa, e il Codice del Terzo Settore prevede per queste realtà un regime fiscale di particolare favore: il regime forfettario speciale disciplinato dall’art. 86 del CTS, pensato appositamente per ODV e APS con volumi di attività commerciale contenuti.

In questo articolo ti guidiamo attraverso il funzionamento di questo regime, i requisiti di accesso e i vantaggi concreti che offre in modo chiaro e senza tecnicismi inutili.

Attività commerciale e non commerciale: una distinzione che conta

Prima di entrare nel merito del regime agevolato, è utile chiarire un concetto di base che spesso genera confusione.

Le attività di interesse generale svolte da un ETS (art. 5 CTS) possono essere classificate come commerciali o non commerciali, e questa distinzione ha conseguenze dirette sul regime fiscale applicabile. Un’attività è non commerciale quando, ad esempio:

  • viene svolta a titolo gratuito o con corrispettivi che non superano i costi;
  • i proventi non superano i costi per oltre il 6%, e per non più di tre esercizi consecutivi;
  • si tratta di quote e contributi associativi;
  • rientra nelle cosiddette attività de-commercializzate, come ricerca scientifica, servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, che la norma considera sempre non commerciali (art. 79 CTS).

Tutto ciò che non soddisfa questi criteri, incluse le attività diverse di cui all’art. 6 CTS, è classificato come attività commerciale.

Cos’è e come funziona il regime ex art. 86 CTS

L’art. 86 del CTS introduce un regime fiscale agevolato, opzionale, riservato esclusivamente a ODV e APS che nell’esercizio precedente abbiano realizzato ricavi da attività commerciali non superiori a 85.000 euro.

Il meccanismo è semplice: invece di determinare il reddito imponibile con la contabilità a costi e ricavi, si applica un coefficiente di redditività ai ricavi commerciali. Il risultato è la base su cui calcolare le imposte.

Un aspetto da sottolineare: la norma non limita l’accesso ai soli enti non commerciali. Anche ODV e APS che abbiano natura commerciale possono aderire, purché rimangano entro il limite di 400.000 euro di ricavi complessivi e mantengano il requisito di soggetto non lucrativo.

Chi può accedere e quali ricavi contano

Possono aderire esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), con ricavi da attività commerciali nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro.

Ma cosa si conta concretamente nel calcolo di questo limite? Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nel plafond:

  • i proventi da attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte in forma commerciale;
  • i proventi da attività diverse (art. 6 CTS) svolte in forma d’impresa;
  • i corrispettivi da raccolta fondi (cessione di beni e servizi, art. 7 CTS) se l’attività viene svolta in modo continuativo, in quel caso l’Agenzia delle Entrate la qualifica come attività commerciale.

Sono invece esclusi dal plafond, e assoggettati a tassazione ordinaria, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari (artt. 86, 88, 89 e 90 TUIR). Trattandosi di componenti straordinarie, non devono essere considerati per la determinazione del limite degli 85.000 euro. Questi proventi saranno assoggettati a tassazione ordinaria.

I coefficienti: numeri che fanno la differenza

Il cuore del vantaggio fiscale sta nei coefficienti applicati ai ricavi commerciali. Sono tra i più bassi dell’intero sistema tributario italiano:

Tipo di ente Limite ricavi Coefficiente
Associazioni di Promozione Sociale (APS) fino a € 85.000 3%
Organizzazioni di Volontariato (ODV) fino a € 85.000 1%

In pratica: un’ODV con 80.000 euro di ricavi commerciali pagherà le imposte su un reddito imponibile di appena 800 euro. Un vantaggio fiscale concreto e significativo.

Come aderire al regime

Per gli enti già costituiti, l’opzione si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata. Rimane valida fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio. Si perde automaticamente se l’ente supera il limite di ricavi o perde i requisiti di cui all’art. 86, comma 1, CTS.

Per i nuovi enti, l’opzione si esercita nel modello AA7/10. Attenzione: dal 1° gennaio 2026 le istruzioni di compilazione sono state aggiornate. Poiché il modello non prevede un campo dedicato, è stato introdotto un criterio tecnico specifico: per esercitare l’opzione, il soggetto deve compilare il campo “Investimenti effettuati dai costruttori” inserendo il valore convenzionale 9999999999 (dieci volte il numero 9).

Le semplificazioni: molto più di un risparmio fiscale

Il regime dell’art. 86 CTS non è solo un vantaggio sul fronte delle imposte. Prevede una serie di semplificazioni amministrative rilevanti:

  • Esonero dagli ISA e dagli studi di settore, eliminando uno dei controlli più temuti dagli enti con attività commerciali.
  • Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, pur restando l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti.
  • Esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte (con l’obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale dei percettori).
  • Esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, niente liquidazioni periodiche, niente dichiarazione IVA. Rimane solo l’obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali.
  • Esonero dalla certificazione fiscale dei corrispettivi.

⚠️ Un’opzione da valutare: le ODV e APS in regime forfettario possono decidere, volontariamente, di applicare l’IVA nei modi ordinari (D.P.R. 633/1972) oppure secondo le modalità previste dall’art. 80 CTS. Questa scelta ha una durata minima di tre anni, trascorsi i i quali sarà rinnovabile di anno in anno.

Gestire tutto questo richiede gli strumenti giusti

Anche un regime semplificato come quello dell’art. 86 CTS richiede ordine, tracciabilità e attenzione: scadenze, opzioni da esercitare nelle dichiarazioni, documenti da conservare, soglie da monitorare ogni anno.

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