
Regime forfettario ART.80 per gli ETS che svolgono attività commerciali
Gestire un’associazione comporta responsabilità fiscali che non si possono ignorare. Eppure, la normativa del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede strumenti pensati appositamente per semplificare la vita degli enti non profit; tra questi, il regime forfettario disciplinato dall’art. 80 del CTS, una delle agevolazioni più interessanti per gli ETS non commerciali ma che che svolgono anche attività di interesse generale con natura commerciale.
In questo articolo ti spieghiamo cos’è, come funziona e a chi si applica, in modo chiaro e senza perdersi nel labirinto normativo.
Prima di tutto: attività commerciale o non commerciale?
Non tutte le attività svolte da un Ente del Terzo Settore hanno la stessa natura fiscale. Le attività di interesse generale, ovvero quelle rientranti nell’elenco dell’art. 5 del CTS, possono essere classificate come commerciali o non commerciali, e questa distinzione è tutt’altro che secondaria: determina il regime fiscale applicabile all’intero ente.
Un’attività è considerata non commerciale quando rientra in uno di questi casi:
- viene svolta a titolo gratuito, oppure con corrispettivi che non superano i costi effettivamente sostenuti;
- i proventi non superano i costi effettivi per oltre il 6%, e questo non avviene per più di tre esercizi consecutivi;
- si tratta di quote e contributi associativi;
- rientra tra le cosiddette attività de-commercializzate, ovvero quelle che la norma considera sempre non commerciali a prescindere da qualsiasi altro criterio: ricerca scientifica, servizi sociali, sanitari o socio-sanitari (art. 79 CTS).
Tutto ciò che non rientra in questi casi, comprese le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, è considerato attività commerciale, con le conseguenze fiscali che ne derivano.
Cos’è il regime forfettario ex art. 80 CTS
L’art. 80 del Codice del Terzo Settore introduce la possibilità, per gli ETS non commerciali che svolgono anche attività commerciali, di optare per un regime fiscale agevolato e semplificato nella determinazione del reddito d’impresa.
La logica è semplice: invece di calcolare il reddito imponibile attraverso la contabilità di costi e ricavi, si applica all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività predefinito. Il risultato è la base imponibile su cui calcolare le imposte.
Un aspetto molto importante, spesso sottovalutato: non esistono soglie di ricavi per accedere a questo regime. A differenza del regime ex Legge 398/1991 o dell’art. 145 del TUIR, l’art. 80 CTS non pone limiti dimensionali. È sufficiente che l’ente rientri nella categoria di ente non commerciale.
Chi può accedere (e chi no)
Possono aderire:
- gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali ai sensi degli artt. 5 e 6 del CTS;
- gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente alle attività di interesse generale e alle attività diverse, a condizione di adottare un regolamento specifico e tenere una contabilità separata.
Sono invece esclusi:
- gli ETS commerciali;
- le Imprese Sociali;
- le amministrazioni pubbliche;
- partiti politici, sindacati, associazioni di categoria e datoriali.
Come si calcola la base imponibile
La base imponibile è costituita dall’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività commerciali svolte a cui si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella di seguito. Al risultato ottenuto si aggiungono alcune componenti positive di reddito previste dal TUIR (approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917: plusvalenze (art. 86), sopravvenienze attive (art. 88), dividendi e interessi (art. 89) e proventi immobiliari (art. 90).
A questa base si applicano i seguenti coefficienti di redditività:
| Tipo di attività | Fascia di ricavi | Coefficiente |
|---|---|---|
| Prestazione di servizi | fino a € 130.000 | 7% |
| da € 130.001 a € 300.000 | 10% | |
| oltre € 300.000 | 17% | |
| Altre attività | fino a € 130.000 | 5% |
| da € 130.001 a € 300.000 | 7% | |
| oltre € 300.000 | 14% |
Nel caso in cui l’ente svolga contemporaneamente entrambe le tipologie di attività (c. 2, Art. 80 CTS), si applica il coefficiente associato a quella prevalente per volume dei ricavi. Se non è possibile determinare l’attività prevalente, si applicano per default i coefficienti delle prestazioni di servizi.
Come aderire al regime forfettario
L’adesione avviene in modo diverso a seconda dello stato dell’ente:
- Enti già costituiti: l’opzione viene esercitata nella dichiarazione dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata. Rimane valida finché non viene revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. Anche la revoca avviene tramite dichiarazione annuale.
- Enti di nuova costituzione: l’opzione può essere esercitata direttamente nel modello AA7/10 al momento della registrazione.
Un vantaggio in più: addio agli ISA
Gli enti che adottano questo regime forfettario beneficiano di un’ulteriore semplificazione: sono esclusi dagli studi di settore e dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), strumenti con cui l’Agenzia delle Entrate valuta la congruità dei redditi dichiarati. Un onere in meno, una preoccupazione in meno.
⚠️ Attenzione: il regime forfettario dell’art. 80 CTS non porta con sé agevolazioni ai fini IVA, che rimane soggetta alle ordinarie modalità di applicazione.
La complessità fiscale non si gestisce a mano
Come avrai capito, la fiscalità degli ETS è un terreno articolato, dove ogni dettaglio — la natura dell’attività, il volume dei ricavi, la tipologia dell’ente — può cambiare radicalmente il quadro fiscale applicabile.
Tenere tutto sotto controllo con fogli di calcolo o procedure manuali espone al rischio di errori costosi. Asso360 è il gestionale progettato per le associazioni del Terzo Settore che vogliono gestire la propria amministrazione in modo preciso, semplice e sempre conforme alla normativa vigente.
Perché stare in regola non dovrebbe essere complicato.
👉 Prova gratuitamente tutte le funzioni di Asso360 e scopri come può aiutarti in tutto questo.
Hai trovato utile questo articolo? Condividilo con altri segretari – presidenti di associazioni, potrebbe fare la differenza anche per loro.
👉 Resta aggiornato su tutte le novità del mondo Terzo Settore iscrivendoti alla nostra Newsletter!
