
RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche): Cos’è, a cosa serve e come iscriversi
Il RASD, acronimo di Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, è lo strumento telematico ufficiale gestito dal Dipartimento per lo Sport (tramite Sport e Salute S.p.A.) in cui devono obbligatoriamente iscriversi tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD) per il riconoscimento dei fini sportivi. Sostituisce il precedente Registro CONI ed è fondamentale per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana.
Se gestisci un’associazione o una società sportiva, l’iscrizione al Registro RASD non è solo un obbligo burocratico, ma la porta d’accesso per operare nel pieno della legalità e usufruire dei benefici fiscali legati al mondo dello sport.
In questa guida completa vedremo nel dettaglio cos’è il Registro Attività Sportive Dilettantistiche, come funziona, chi è obbligato a iscriversi e le novità introdotte dalla recente Riforma dello Sport.
Questo registro, al pari di quello del terzo Settore (RUNTS), è gestito esclusivamente con modalità telematiche e sarà consentito il trattamento dei dati alle pubbliche amministrazioni che, per i propri fini istituzionali, ne faranno richiesta.
Cos’è il Registro RASD?
Il Registro Attività Sportive Dilettantistiche è l’unico albo certificato a livello nazionale che attesta la natura dilettantistica di un ente sportivo. È stato introdotto con il D.Lgs. 39/2021 (Riforma dello Sport) ed è diventato pienamente operativo nel 2022, mandando in pensione il vecchio registro gestito dal CONI.
Avere la propria ASD o SSD iscritta in questo registro significa essere formalmente riconosciuti dallo Stato italiano come enti che promuovono l’attività sportiva senza scopo di lucro.
A cosa serve il Registro Attività Sportive Dilettantistiche?
L’iscrizione al registro non è un mero esercizio di stile. Essere presenti nel database ufficiale garantisce una serie di vantaggi vitali per la sopravvivenza economica di un’associazione:
- Accesso alle agevolazioni fiscali: Solo le ASD e SSD iscritte possono beneficiare delle detassazioni previste per il settore sportivo (es. defiscalizzazione delle quote istituzionali).
- Gestione del Lavoro Sportivo: Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), il Registro RASD è diventato lo snodo centrale per comunicare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) sportiva, calcolare i contributi e gestire le posizioni INPS/INAIL dei lavoratori sportivi, esentando l’ente da alcuni obblighi di comunicazione ai Centri per l’Impiego.
- Contributi a fondo perduto e bandi: L’iscrizione è il requisito minimo (e spesso l’unico lasciapassare) per partecipare a bandi di finanziamento pubblici, regionali o erogati da Sport e Salute.
- Certificazione del 5×1000: Permette di accedere alle liste per la destinazione del cinque per mille.
Chi deve iscriversi al RASD?
L’obbligo di iscrizione al Registro RASD ricade su tutte le realtà che operano nello sport dilettantistico, in particolare:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche: Sia quelle con personalità giuridica che quelle senza.
- Società Sportive Dilettantistiche: Costituite sotto forma di società di capitali o cooperative.
Attenzione: Per potersi iscrivere, l’ente deve essere affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), a una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI o dal CIP.
Come effettuare l’iscrizione al Registro RASD
La procedura di iscrizione è completamente digitalizzata. Solitamente, l’inserimento non viene fatto in autonomia dalla singola ASD, ma passa attraverso l’Ente di affiliazione (Federazione o EPS).
Ecco i passaggi fondamentali:
- Affiliazione: L’ASD/SSD si affilia a una Federazione o EPS.
- Trasmissione dati: L’Ente di affiliazione trasmette i dati anagrafici, i dirigenti e lo statuto della società alla piattaforma telematica del RASD.
- Creazione account: Il legale rappresentante dell’ASD/SSD riceve le credenziali per accedere alla propria area riservata sul portale (gestito da Sport e Salute).
- Integrazione e validazione: Il legale rappresentante deve accedere, completare eventuali dati mancanti (come il caricamento dei contratti per i lavoratori sportivi) e mantenere aggiornato l’elenco dei tesserati.
- Stampa del certificato: Una volta approvata l’iscrizione, è possibile scaricare il Certificato di Riconoscimento ai fini sportivi direttamente dalla piattaforma.

Cosa succede per chi era già iscritto al vecchio registro CONI (2.0)?
Andiamo a comprendere la differenza tra registro coni e registro dello sport. Il Registro dello Sport (RASD) ha compiti amministrativi e fiscali principalmente mentre il registro CONI ha compiti prettamente sportivi.
Associazioni e società sportive già iscritte nel registro verranno automaticamente trasferite nel Nuovo Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.
Nuove iscrizioni al Registro CONI
Nulla cambia per quanto concerne le nuove iscrizioni per cui al solito le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva inviano la documentazione al CONI per le nuove iscrizioni.
Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
- I dati anagrafici dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- I dati anagrafici del legale rappresentante;
- I dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- I dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio dei probiviri, collegio dei revisori);
- I dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- Le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- L’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- I contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.
Ogni ASD o SSD, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
- Il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
- I verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- I verbali che modificano gli organi statutari;
- I verbali che modificano la sede legale.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, potrà:
- Accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
- Rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- Richiedere di integrare la documentazione (decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda).
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
Riconoscimento della personalità giuridica
Importante novità introdotta dalla riforma dello sport consiste nel fatto che, con la domanda di iscrizione al RASD, potrà essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 361/2000 (fermo restando quanto previsto per le provincie autonome di Trento e Bolzano).
Cancellazione dal Registro
La cancellazione di un ente sportivo dal Registro potrà avvenire a seguito:
- di istanza motivata da parte dell’ente;
- di accertamento d’ufficio;
- di provvedimenti dell’autorità giudiziaria definitivi;
- di provvedimenti dell’autorità tributaria definitivi;
- scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente;
- carenza di requisiti per la permanenza nel registro.
Opponibilità a terzi degli atti depositati presso il registro
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione o deposito presso il Registro saranno opponibili ai terzi dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
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