Grafica del blog di Asso360 sul deposito del bilancio al RUNTS per gli ETS, che ritrae una professionista mentre controlla i documenti contabili dell'associazione.

Deposito del bilancio al RUNTS 2026: scadenza il 29 giugno per gli ETS

16 Giugno 2026

Categoria: Blog

Manca pochissimo alla scadenza del deposito del bilancio al RUNTS

Se la tua associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), hai ancora pochi giorni per adempiere a uno degli obblighi più importanti dell’anno: il deposito del bilancio o del rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

La scadenza, fissata in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cade quest’anno al 29 giugno 2026. Mancare l’appuntamento espone l’ente alla cancellazione dal Registro e gli amministratori a una sanzione amministrativa pecuniaria personale. In questa guida ti spieghiamo chi deve depositare cosa, entro quando, con quali strumenti e quali rischi corri se non lo fai.

Chi è obbligato al deposito

L’obbligo riguarda tutti gli ETS iscritti al RUNTS, a prescindere dalla tipologia:

– Associazioni di Promozione Sociale (APS);
– Organizzazioni di Volontariato (ODV);
– Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte alla sezione “altri ETS”;
– Fondazioni del Terzo Settore;
– Reti associative e Società di Mutuo Soccorso.

Sono invece tenute al deposito presso il Registro delle Imprese (entro 60 giorni dall’approvazione) le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 112/2017.

L’obbligo deriva direttamente dall’articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha trasformato il vecchio termine fisso del 30 giugno in un termine “mobile” di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

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Cosa deve essere depositato

Il documento da caricare sul portale RUNTS dipende dalla dimensione economica dell’ente, misurata in ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

  • ETS con entrate superiori a 300.000 €

Devi predisporre il bilancio d’esercizio completo utilizzando i modelli ministeriali del D.M. 5 marzo 2020:

    • Modello A – Stato Patrimoniale;
    • Modello B – Rendiconto Gestionale;
    • Modello C – Relazione di Missione.
  • ETS con entrate fino a 300.000 €

Puoi optare per il più snello rendiconto per cassa, redatto secondo il Modello D del D.M. 5 marzo 2020.

  • Novità 2026: ETS con entrate fino a 60.000 € — Modello E

Con il D.M. 18 febbraio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026), il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata– il Modello E – destinato agli ETS di minori dimensioni privi di personalità giuridica con entrate fino a 60.000 € annui. Il nuovo modello, articolato in due sole sezioni (entrate e uscite per macro-tipologia), semplifica drasticamente la rendicontazione.

A questi modelli si aggiungono due adempimenti potenziali:

    • Se nel 2025 hai organizzato raccolte fondi occasionali, devi allegare anche il relativo rendiconto specifico, secondo i modelli del D.M. 9 giugno 2022;
    • Se l’ente ha entrate superiori a 1 milione di euro, è obbligatorio anche il deposito del bilancio sociale (art. 14 CTS).

Le tempistiche: 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare (chiusura al 31 dicembre 2025), il calcolo è semplice: 180 giorni a partire dal 1° gennaio 2026 = 29 giugno 2026.

Se invece il tuo statuto prevede un esercizio sociale diverso (ad esempio chiusura al 31 agosto), il termine va calcolato sui 180 giorni successivi alla data di chiusura.

⚠️ Attenzione

Il deposito al RUNTS è un’operazione separata rispetto all’approvazione del bilancio in assemblea. Prima approvi il documento, poi lo carichi sul portale in via esclusivamente telematica. Non aspettare gli ultimi giorni: la piattaforma RUNTS, in prossimità delle scadenze, può rallentare significativamente.

I requisiti tecnici per il deposito

Per portare a termine la procedura sul portale RUNTS occorrono strumenti tecnici precisi, senza i quali l’invio non può essere completato:

  • SPID, CIE o CNS del legale rappresentante (o del soggetto delegato);
  • Firma digitale in formato CAdES (file ‘.p7m’) per sottoscrivere la distinta finale;
  • Bilancio in formato PDF/A (massimo 8 MB): il portale rifiuta i file in PDF standard;
  • PEC dell’associazione attiva e funzionante.

🆕 Novità 2026: grazie all’aggiornamento normativo introdotto dal DM n. 2 del 13 gennaio 2026, il legale rappresentante può ora delegare un soggetto terzo (ad esempio il commercialista) a operare sul portale RUNTS per suo conto.

Procedura passo-passo: scarica gratuitamente la nostra guida

La procedura di deposito sul portale RUNTS si articola in 5 schermate che richiedono attenzione: dalla selezione dell’istanza “Deposito del Bilancio”, al caricamento del file in PDF/A, fino alla generazione e firma digitale della distinta finale.

Per accompagnarti passo dopo passo, abbiamo realizzato una guida operativa gratuita con screenshot reali del portale RUNTS e indicazioni puntuali su cosa cliccare, cosa caricare e dove fare attenzione per evitare errori.

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Sanzioni e conseguenze del mancato deposito

Sottovalutare la scadenza del 29 giugno è un errore che può costare caro, sia all’ente sia personalmente agli amministratori.

  • Diffida ad adempiere e cancellazione dal RUNTS

L’articolo 48, comma 4 del Codice del Terzo Settore prevede che, in caso di mancato deposito, l’Ufficio del RUNTS competente notifichi una diffida ad adempiere assegnando un termine perentorio (non inferiore a 30 e non superiore a 180 giorni). Se l’ente non provvede neppure in questa seconda fase, viene cancellato dal Registro.

La cancellazione comporta la perdita immediata di tutti i benefici fiscali riservati agli ETS: niente più 5×1000, niente più regimi IVA agevolati, niente più detrazioni e deduzioni per i donatori, niente più accesso ai bandi riservati al Terzo Settore.

  • Sanzione personale agli amministratori

A questa conseguenza “di sistema” si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria personale a carico degli amministratori inadempienti, prevista dall’articolo 2630 del Codice civile: si tratta di una sanzione da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo per il mancato deposito del bilancio.

In altre parole, l’omissione non incide solo sull’ente come soggetto collettivo: tocca direttamente la sfera patrimoniale di chi siede in Consiglio Direttivo.

Gli errori che più spesso bloccano il deposito sono spesso gli stessi:

    • Caricare il bilancio in PDF standard anziché in PDF/A (il portale lo rifiuta);
    • Firmare la distinta in formato PAdES anziché CAdES;
    • Indicare il totale entrate non arrotondato per eccesso come richiesto dal sistema;
    • Dimenticare di aggiornare prima i dati anagrafici dell’ente (art. 20 DM 106/2020): se il legale rappresentante è cambiato, il deposito viene bloccato;
    • Non avere allegato il verbale di approvazione dell’assemblea.

In sintesi: le 3 cose da ricordare

  1. La scadenza è il 29 giugno 2026 per gli ETS con esercizio solare;
  2. Servono PDF/A, firma CAdES, SPID e PEC: predisponi tutto in anticipo;
  3. In caso di omissione rischi la cancellazione dal RUNTS e una sanzione pecuniaria.
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