Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

RUNTS, pubblicato il provvedimento per il Terzo Settore in Gazzetta Ufficiale

22 Ottobre 2020

Il provvedimento recante le informazioni tecniche sul RUNTS è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento recante le informazioni tecniche del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ora si attende la nascita della struttura tecnica, una piattaforma simile al Registro delle Imprese, per l’avvio della Riforma del Terzo Settore. Di fatti l’appalto è stato affidato ad Infocamere al fine della realizzazione della piattaforma.

Il Provvedimento già annunciato nelle scorse settimane aveva già passato il vaglio del Consiglio Stato Regioni e della Corte dei Conti. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale si dà attuazione all’articolo 53 del Codice del Terzo Settore.

Provvedimento del Ministero del Lavoro

Il Decreto sul RUNTS è stato approvato prima dal Ministero del Lavoro ed ora con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale parte il countdown per la pubblicazione del Registro vero e proprio. Il provvedimento, già discusso nelle precedenti settimane, contiene dettagli tecnici  che disciplinano:

  • l’iscrizione dell’ETS;
  • la cancellazione dell’ETS;
  • i documenti da presentare per l’iscrizione;
  • modalità di deposito degli atti;
  • modalità di comunicazione dei dati tra RUNTS e Registro Imprese;
  • ecc….

Struttura del RUNTS

Il RUNTS è composto da sette sezioni:
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri Enti del Terzo settore.
Il RUNTS è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del decreto in esame.
Il decreto stabilisce che deve contenere informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.
Le imprese sociali sono invece tenute e gestite dall’Ufficio del Registro delle imprese.

Chi riguarda il “trasferimento automatico” al RUNTS?

In prima fase vi sarà una trasmigrazione automatica di alcune organizzazioni non profit, in particolare tale trasferimento automatico riguarderà:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Le ONLUS.

Con riguardo alle ONLUS sarà la stessa Agenzia delle Entrate a pubblicare sul proprio sito l’elenco delle Onlus iscritte al giorno precedente alla data di operatività del RUNTS. Questo ovviamente perché non sarà possibile migrare onlus dopo l’entrata in vigore del RUNTS.

Saranno le Regioni e le Province autonome a “migrare” entro 90 giorni dall’operatività del RUNTS le ODV e APS con una procedura telematica.Verosimilmente ODV ed APS saranno iscritte al Registro a metà del 2021 (giugno).

Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce. Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all’attestazione di adesione dell’ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, corredata dai seguenti allegati:
a) atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.

SCARICA DI SEGUITO IL PROVVEDIMENTO SUL RUNTS:

DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C (PDF)

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