fondo di garanzie per il terzo settore MCC

Fondo di garanzia PMI per il Terzo Settore: come funziona la garanzia gratuita all’80% di Mediocredito Centrale

13 Ottobre 2026

Dal 22 settembre 2026 gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere in modo strutturale al Fondo di garanzia per le PMI, lo strumento gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che facilita l’accesso al credito bancario.

L’apertura, già sperimentata in via straordinaria durante la pandemia, diventa ora permanente grazie a una Sezione speciale dedicata agli Enti del Terzo Settore, con una dotazione di 10 milioni di euro che, secondo le stime, potrà attivare finanziamenti per circa 160 milioni di euro. Le regole operative sono contenute nella circolare n. 6/2026 del 21 settembre 2026.

Vediamo nel dettaglio chi può accedere, quali sono i requisiti e come funziona in pratica, con un esempio concreto.

Cos’è la garanzia del Fondo e perché è utile per un ente

Il Fondo non presta denaro: garantisce la banca che concede il finanziamento. Se l’ente non riesce a restituire il prestito, il Fondo copre una parte della perdita della banca. Per l’istituto di credito il rischio si riduce in modo significativo e, di conseguenza, diventa più semplice ottenere il finanziamento, spesso a condizioni migliori e senza dover offrire garanzie personali o reali (fideiussioni dei consiglieri, ipoteche, ecc.) sulla parte coperta.

Per molte associazioni, che non hanno un patrimonio da dare in garanzia e i cui consiglieri non vogliono (giustamente) impegnarsi personalmente, è un aiuto molto concreto.

Chi può accedere alla Sezione speciale

Possono beneficiare della garanzia:

  • gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, art. 45 del D.Lgs. 117/2017) che non sono iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso il Registro delle imprese. Rientrano quindi, ad esempio, le APS (associazioni di promozione sociale), le ODV (organizzazioni di volontariato), le fondazioni e gli altri ETS iscritti al RUNTS;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non sono iscritti né al RUNTS né al REA.

E gli enti iscritti al REA? Gli enti già presenti nel REA (ad esempio un’associazione che svolge attività commerciale ed è iscritta al Repertorio, ma anche imprese sociali e cooperative sociali) potevano già accedere al Fondo di garanzia secondo le regole ordinarie. Per loro la novità non cambia nulla: continuano a usare il canale ordinario, con le relative percentuali di copertura e il modello di valutazione del Fondo.

I requisiti e le condizioni della garanzia

Elemento Condizione
Iscrizione RUNTS senza iscrizione al REA, oppure ente religioso civilmente riconosciuto non iscritto né al RUNTS né al REA
Copertura Sempre 80%, sia in garanzia diretta (richiesta dalla banca) sia in riassicurazione (tramite un confidi)
Operazioni di liquidità In garanzia diretta la copertura sale dal 50% ordinario all’80%
Importo massimo 60.000 euro per singola operazione
Numero di operazioni Ogni ente può ottenere la garanzia su più operazioni
Costo Gratuita: i costi sono a carico della Sezione speciale
Valutazione Per le operazioni fino a 60.000 euro non si applica il modello di rating del Fondo (art. 15-bis, comma 1, lett. d, D.L. 145/2023)

Requisiti specifici per gli enti religiosi

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Prefettura presso cui l’ente è iscritto nel Registro delle persone giuridiche. Per questi enti non si applicano le regole sulla dimensione d’impresa né quelle sullo stato di “impresa in difficoltà”.

Attenzione: la banca valuta comunque l’ente

L’assenza del modello di rating del Fondo non significa che il finanziamento sia automatico. La banca svolge sempre la propria istruttoria: bilanci o rendiconti, entrate ricorrenti (quote, contributi, convenzioni, 5 per mille), capacità di rimborso e regolarità della tenuta amministrativa. Un’associazione con i conti in ordine e un rendiconto chiaro parte decisamente avvantaggiata.

Come si richiede

L’ente non presenta domanda direttamente a Mediocredito Centrale. Il percorso è questo:

  1. l’ente si rivolge alla propria banca (o a un confidi) chiedendo un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo – Sezione speciale ETS;
  2. la banca valuta la richiesta e, se la accoglie, inoltra la domanda di garanzia al Fondo (in garanzia diretta), oppure è il confidi a garantire l’operazione e a chiedere la riassicurazione al Fondo;
  3. ottenuta la garanzia, la banca eroga il finanziamento.

Prima di andare in banca conviene preparare: estremi di iscrizione al RUNTS, statuto, ultimi rendiconti approvati, verbale del consiglio direttivo che autorizza il finanziamento e una descrizione chiara di come verranno usati i fondi e di come saranno restituiti.

Un esempio pratico: un’APS che ha bisogno di 100.000 euro

Prendiamo un’APS iscritta al RUNTS, non iscritta al REA, che gestisce un centro culturale e ricreativo. Il consiglio direttivo decide di ristrutturare la sede e acquistare nuove attrezzature (spesa di 60.000 euro) e, nello stesso periodo, deve affrontare un fabbisogno di liquidità di 40.000 euro per anticipare i costi di un progetto finanziato da un ente pubblico che pagherà a rendicontazione. Totale necessario: 100.000 euro.

Il punto di attenzione: il limite di 60.000 euro

Un unico finanziamento da 100.000 euro non può essere garantito dalla Sezione speciale, perché supera il tetto di 60.000 euro per singola operazione. Poiché però ogni ente può ottenere la garanzia su più operazioni, l’APS può strutturare la richiesta in due finanziamenti distinti, ciascuno con una propria finalità:

Operazione 1 – Investimento Operazione 2 – Liquidità Totale
Finalità Ristrutturazione sede e attrezzature Anticipo costi del progetto
Importo 60.000 € 40.000 € 100.000 €
Copertura del Fondo 80% 80%
Importo garantito 48.000 € 32.000 € 80.000 €
Rischio residuo della banca 12.000 € 8.000 € 20.000 €
Costo della garanzia per l’APS 0 € 0 € 0 €

Cosa cambia per l’APS. Senza garanzia la banca avrebbe probabilmente chiesto fideiussioni personali al presidente o ai consiglieri, oppure avrebbe ridotto l’importo. Con la copertura dell’80% il rischio effettivo della banca scende a 20.000 euro su 100.000: la richiesta diventa molto più sostenibile e l’associazione può negoziare condizioni migliori, senza pagare nulla per la garanzia.

Cosa NON cambia. La garanzia non è un contributo a fondo perduto: l’APS deve restituire per intero entrambi i finanziamenti, con i relativi interessi. Se non dovesse farlo, il Fondo pagherebbe alla banca l’80% della perdita, ma potrebbe poi rivalersi sull’ente per recuperare quanto versato.

Un consiglio. La suddivisione deve corrispondere a esigenze reali e distinte (come investimento e liquidità nell’esempio), documentate nel verbale del consiglio direttivo e nel piano presentato in banca, e non essere un semplice frazionamento artificiale dello stesso prestito. È sempre bene concordare l’impostazione con la banca prima di presentare la richiesta.

E se l’APS fosse iscritta al REA? In quel caso non accederebbe alla Sezione speciale ma al Fondo ordinario: niente tetto dei 60.000 euro per operazione, ma percentuali di copertura ordinarie e valutazione con il modello di rating del Fondo.

In sintesi

  • Dal 22 settembre 2026 gli ETS iscritti al RUNTS e non al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere al Fondo di garanzia PMI tramite una Sezione speciale permanente.
  • La garanzia copre sempre l’80% del finanziamento ed è gratuita.
  • Vale per operazioni fino a 60.000 euro ciascuna, ma un ente può ottenerla su più operazioni.
  • La richiesta passa dalla banca o da un confidi, che valuta comunque la capacità di rimborso dell’ente.
  • La dotazione è di 10 milioni di euro: le risorse non sono illimitate, quindi conviene muoversi per tempo.

Per approfondire: circolare n. 6/2026 del Fondo di garanzia – Sezione speciale ETS e sito ufficiale fondidigaranzia.it.

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