
Come fare una fattura di una APS e ODV dal 2026 (regimi forfettari)
Dal 1° gennaio 2026 è finalmente operativo il regime forfettario dell’art. 86 CTS, il regime fiscale agevolato pensato per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS. Con l’arrivo del nuovo regime cambia anche il modo di emettere le fatture: niente IVA in rivalsa, codici specifici nel tracciato XML e nuovi limiti di ricavi da tenere sotto controllo.
In questa guida vediamo chi può applicare il regime, quali sono i limiti di volume annuo, quali codici IVA usare in fattura e, passo passo, come emettere una fattura elettronica con Asso360.
Il quadro normativo dal 2026 in breve
- Art. 86 CTS operativo: dopo l’autorizzazione europea al Titolo X del Codice del Terzo Settore, ODV e APS possono optare per il regime forfettario dal periodo d’imposta 2026.
- Soglia ridotta a 85.000 euro: il D.Lgs. 186/2025 ha abbassato il limite di ricavi da 130.000 a 85.000 euro.
- Riforma IVA rinviata: lo stesso D.Lgs. 186/2025 ha spostato al 1° gennaio 2036 il passaggio di molte operazioni dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” IVA (art. 5, comma 15-quater, DL 146/2021). Fino ad allora le operazioni verso soci e associati continuano a seguire le regole attuali dell’art. 4 del DPR 633/1972.
- Addio alla L. 398/1991 per le APS: dal 2026 il regime 398 non si applica più alle associazioni senza fini di lucro iscritte al RUNTS; resta riservato ad ASD e SSD rimaste fuori dal RUNTS.
- Circolare 1/E del 19 febbraio 2026: l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi sulla nuova fiscalità del Terzo Settore, regime dell’art. 86 compreso.
Chi può applicare il regime forfettario art. 86 CTS
Il regime è riservato a ODV e APS iscritte al RUNTS, sia che abbiano natura non commerciale sia che risultino commerciali. Per le nuove associazioni l’opzione si esercita all’apertura della partita IVA (modello AA7/10); per gli enti già esistenti si comunica nella dichiarazione dei redditi. L’opzione vale per almeno un triennio.
Gli altri ETS (o le ODV e APS che superano la soglia) possono valutare il regime forfettario dell’art. 80 CTS, che però semplifica solo le imposte sui redditi: ai fini IVA restano le regole ordinarie.
Limiti di volume annuo: la soglia di 85.000 euro
Per accedere (e restare) nel regime, i ricavi commerciali del periodo d’imposta precedente non devono superare 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Per le associazioni costituite in corso d’anno il limite va rapportato ai giorni di attività; per il primo anno di applicazione (2026) la circolare 1/E ha indicato di fare riferimento ai ricavi che si prevede di conseguire.
| Rientrano nel limite | Non rientrano nel limite |
|---|---|
| Attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte con modalità commerciali | Attività di interesse generale svolte verso associati in forma non commerciale |
| Attività diverse (art. 6 CTS) svolte in forma d’impresa | Attività commerciali occasionali che generano redditi diversi |
| Raccolta fondi (art. 7 CTS) svolta in modo continuativo con cessione di beni o servizi | Plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari (tassati in via ordinaria) |
Quanto si paga: i coefficienti di redditività
| Ente | Soglia ricavi commerciali | Coefficiente di redditività | Esempio su 50.000 € di ricavi |
|---|---|---|---|
| ODV | fino a 85.000 € | 1% | Reddito imponibile 500 € → IRES 24% = 120 € |
| APS | fino a 85.000 € | 3% | Reddito imponibile 1.500 € → IRES 24% = 360 € |
Attenzione: se la soglia viene superata o vengono meno i requisiti, l’associazione perde il regime. Per questo è fondamentale monitorare con costanza il totale dei ricavi commerciali.
Come funziona l’IVA per ODV e APS in regime forfettario
- Nessuna IVA in rivalsa: sulle operazioni nazionali l’associazione non addebita IVA ai clienti.
- Nessuna detrazione: l’IVA pagata sugli acquisti diventa un costo.
- Esonero dagli adempimenti IVA: niente liquidazioni periodiche, versamenti, registri IVA e dichiarazione annuale IVA.
- Niente certificazione dei corrispettivi: non servono scontrini o ricevute fiscali.
- Obblighi residui: numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, conservare i documenti emessi.
- Eccezione reverse charge: se l’ente è debitore d’imposta (ad esempio acquisti intracomunitari o servizi da fornitori esteri) deve integrare la fattura o emettere autofattura e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo.
Quali codici IVA usare nella fattura elettronica
Il tracciato della fattura elettronica non prevede (ancora) un codice dedicato al regime dell’art. 86. In base alle indicazioni di prassi e alla circolare 1/E/2026, questa è la configurazione consigliata:
| Campo della fattura | Valore da indicare | Note |
|---|---|---|
| Regime fiscale (cedente/prestatore) | RF18 – Altro | RF19 identifica il forfettario della L. 190/2014, riservato alle persone fisiche |
| Aliquota IVA | 0,00% | Nessuna IVA esposta in fattura |
| Natura dell’operazione | N2.2 – Non soggette, altri casi | Codice usato per le operazioni fuori campo IVA, inclusi i regimi a imposta sostitutiva |
| Riferimento normativo / dicitura | “Operazione effettuata in regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – operazione non soggetta a IVA” | Da riportare nel campo “Riferimento normativo” o nella causale |
| Imposta di bollo | Non dovuta | ODV e APS iscritte al RUNTS sono esenti ai sensi dell’art. 82, comma 5, CTS |
Consiglio pratico: crea nel tuo gestionale un codice IVA dedicato (es. “Forfettario art. 86 CTS”) con aliquota 0%, natura N2.2 e la dicitura normativa, impostalo come predefinito e disattiva l’applicazione automatica del bollo. Così ogni fattura nascerà già corretta.
Fattura obbligatoria o no?
Nel regime forfettario l’ente non è tenuto a certificare i corrispettivi. La fattura va emessa quando è richiesta dal cliente (ad esempio un’azienda, un ente pubblico o un professionista) o nei casi previsti dalla legge. Quando si emette, però, deve essere elettronica e passare dal Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
Come fare una fattura elettronica con Asso360
Con il modulo di fatturazione elettronica di Asso360 puoi creare, firmare e inviare le fatture allo SDI direttamente dal gestionale, con la registrazione automatica in contabilità. Ecco i passaggi.
1. Attiva il servizio di fatturazione elettronica
Se non l’hai già fatto, richiedi l’attivazione del modulo seguendo la guida Fattura Elettronica – Richiesta di attivazione.
2. Controlla i dati della tua associazione
Vai in Associazione → Dati Generali → Fattura Elettronica e verifica che anagrafica, partita IVA, codice fiscale e regime fiscale (RF18) siano corretti.
3. Crea il codice IVA per il forfettario art. 86
In Associazione → Codici Iva crea un nuovo codice con aliquota 0%, natura N2.2 e la dicitura normativa dell’art. 86 CTS. Ricorda: se la natura dell’esenzione non è indicata, la fattura elettronica viene scartata con errore.
4. Configura il cliente
In Associazione → Clienti compila l’anagrafica completa (indirizzo, partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC) e spunta “Attiva fatturazione elettronica”. Lo stesso vale se devi fatturare a un socio o a un tesserato.
5. Crea la fattura
Vai in Fatturazione → Fatture e clicca su “Nuova fattura”. Inserisci la data, la voce del piano dei conti collegata e le righe con il codice IVA “Forfettario art. 86”, quindi salva. Il movimento viene registrato automaticamente in contabilità: non devi inserirlo una seconda volta.
6. Verifica e invia allo SDI
- Nell’elenco fatture, un punto esclamativo (!) indica che la fattura contiene errori: correggili prima di procedere.
- Se la fattura supera i controlli formali compare il pulsante “Invia XML allo SDI”: cliccalo e conferma l’invio nella schermata successiva.
7. Segui lo stato di invio
- In attesa di firma: Asso360 applica la firma digitale.
- Presa in carico: la fattura firmata è pronta per la trasmissione.
- Inviata (semaforo verde): la fattura è stata consegnata al Sistema di Interscambio.
Se il semaforo diventa rosso, lo SDI ha rilevato un errore: correggi la fattura e inviala di nuovo. Dalla stessa area puoi consultare anche le fatture elettroniche ricevute dai fornitori, che nel regime forfettario devi comunque numerare e conservare.
Domande frequenti
Posso usare il codice RF19 come i forfettari persone fisiche?
No, RF19 è riservato al regime forfettario della L. 190/2014. Per ODV e APS la prassi consiglia RF18 – Altro, accompagnato dalla dicitura che richiama l’art. 86 CTS.
Devo mettere la marca da bollo da 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro?
No. ODV e APS iscritte al RUNTS sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.
Cosa succede se supero 85.000 euro di ricavi commerciali?
Si esce dal regime forfettario e si torna alle regole ordinarie per IVA e imposte sui redditi. È importante monitorare i ricavi durante l’anno: con Asso360 la contabilità è aggiornata in tempo reale e il controllo è immediato.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e sono aggiornate a ottobre 2026. Per la valutazione del caso specifico ti consigliamo di confrontarti con il tuo commercialista.
