
Premi sportivi: si paga la ritenuta?+ fac simile ricevuta
Il D.L. n. 38 del 27/03/2026 ha nuovamente reintrodotto l’esenzione della ritenuta del 20% sui premi fino al 300,00€ erogati ad atleti dilettanti nel periodo di riferimento dal 28/03/2026 al 31/12/2026. Anche per quest’anno il meccanismo si basa sulla logica di “tutto o niente” ovvero: se la soglia dei 300,00€ non viene superata, non si applica nessuna ritenuta. Se invece viene superata, anche solamente di 1,00€, si applicherà la ritenuta per intero, nella misura del 20%.
Tale provvedimento si applica a premi per risultati ottenuti nelle competizioni sportive, inclusi premi per partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionaliè applicabile dal 29.02.2024 (con efficacia retroattiva).
Cumulabilità.Il limite di 300 euro annui non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso ma riguarda l’importo erogato da ciascuna ASD/SSD ad ogni beneficiario. Un lavoratore sportivo potrà percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.
Vediamo in sintesi in cosa consiste questa esenzione.
| Elemento della disposizione | Descrizione |
|---|---|
| Soglia di esenzione | € 300 annui per ciascun atleta da parte di ciascun ente erogante (non si tratta di franchigia)(1) |
| Requisito formale | Autocertificazione dell’atleta attestante il non superamento della soglia di € 300 per premi ricevuti dal medesimo erogante nell’anno d’imposta. |
| Superamento della soglia | In caso di superamento della soglia è prevista l’applicazione della ritenuta sull’intero importo (non solo sull’eccedenza). la ritenuta in questo caso sarà del 20% |
| Quali adempimenti? | • Applicazione e versamento della ritenuta (se dovuta). • Rilascio della certificazione unica. • Compilazione del Modello 770. |
Tale meccanismo associato all’applicazione della soglia di esenzione richiede che il sostituto d’imposta mantenga un registro cronologico dei premi erogati a ciascun beneficiario durante l’anno fiscale per permettere di verificare il superamento o meno del limite di esenzione.
Tuttavia non dobbiamo confondere la misura dei premi sportivi con quella dei canonici compensi sportivi, poichè questi sono attività di lavoro sportivo, in base all’art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2021.
N.B.: per i premi concessi fino al 28 febbraio 2024 dovrà però essere liquidata la ritenuta fiscale poiché il decreto retroattivamente consente di applicare questa agevolazione solo da quel momento in avanti.
