Il Presidente di un'associazione

Il Presidente di una Associazione può essere pagato come istruttore?

9 Aprile 2018

Categoria: Blog

Il Presidente di una ASD può percepire un compenso? Vediamo come fare fronte ai rischi e non incorrere in problematiche.

Capita molto spesso di ricevere la richiesta da parte di Dirigenti di Associazioni in relazione alla possibilità di percepire compensi per l’attività svolta nei confronti dell’Associazione. Parliamo in particolare delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Per comprendere se il Presidente di un’associazione può percepire un compenso, in primis, dobbiamo fare ricorso allo statuto dell’associazione, quindi alle norme che regolano il Non Profit.

In particolare per le organizzazioni Non Profit si fa espresso divieto di distribuzione di utili, è importante per tale ragione che il pagamento del compenso a Dirigenti di una associazione, quindi anche il Presidente, non sia ricompreso nella fattispecie della distribuzione di utili. 

Il pericolo di erogare compensi a Consiglieri, Presidente o altre cariche sociali dell’associazione è appunto quello di ricadere nella contestazione di indiretta “distribuzione di utili”. Tale circostanza farebbe perdere ogni beneficio fiscale all’ente non commerciale.

Il requisito di “Divieto di distribuzione di utili”

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate dall’art. 90, comma 18, della L. 289/2002, tale norma prevede il contenuto minimo dello statuto  degli Enti non commerciali (vai al nostro articolo sui contenuti dello statuto di un’associazione).

Fra queste condizioni vi sono anche le regole che disciplinano l’assenza di fini di lucro. La lettera D  del suddetto articolo 90 mette in evidenza come nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche occorre dichiarare espressamente lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

A maggior ragione l’assenza del fine di lucro vale anche per gli Enti del Terzo Settore, le norme sulle Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000), le Organizzazioni di Volontariato (L. 266/1991) e appunto la disciplina delle Onlus, che vedremo in seguito con il Dlgs 460/197.

Attenzione a ipotesi di distribuzione degli utili

La distribuzione degli utili agli organi direttivi e agli associati, come è ben evidente, trasformerebbe l’associazione in una società a scopo di lucro con una conseguente contraddizione dei fini dell’associazione stessa.

Gli effetti della contestazione: Tale ipotesi, frequente contestazione da Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, causa il disconoscimento delle agevolazioni ed il recupero a tassazione delle somme incassate.

La norma di riferimento è il DLgs 460/1997 (distribuzione diretta o indiretta di utili).

L’articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 costituisce il punto di riferimento utile ad orientarsi sulla questione dei proventi e della loro distribuzione diretta (assolutamente vietata) e in forme indirette. 

Talune forme di erogazione di compensi sono automaticamente compresi come forme indirette di distribuzione degli avanzi di gestione. Vi sono alcuni fattori che determinano, infatti, la presunzione di indiretta distribuzione di utili.

In tale articolo viene specificato che per avanzi di gestione e per ridistribuzione indiretta di utili si intende anche la corresponsione agli organi direttivi, incluso il presidente, di uno stipendio annuo che superi il compenso massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336.

Tale approccio è stato ribadito varie volte dall’Agenzia delle Entrate con apposite Circolari esplicative

Non utile e perdita ma avanzo e disavanzo: chiamiamo le cose col giusto nome

Anzitutto negli Enti non commerciali non si parla di Utile e Perdita ma di Avanzo e disavanzo di gestione. Tale differenza non è banale poiché Utile è un concetto legato alle aziende commerciali “profit”.

Il Presidente può percepire un compenso?

Se stabilito dallo statuto, il presidente potrà ricevere un compenso per le attività svolte per l’associazione al pari di altri soci, associati e tesserati. Parliamo di compensi stabiliti per attività di cui all’articolo 67 e 69 TUIR riservato però a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Collaborazioni Amministrative degli stessi Enti e ad Associazioni di Bande, Cori musicali e filodrammatiche (es. le ANBIMA).

Le attività per cui il Presidente può percepire un compenso saranno:

  • indennità di trasferta, compensi e premi strettamente collegati all’attività sportiva (es. istruttori sportivi, attività di formazione, educazione e assistenza);
  • indennità di carica (fino ad un massimo previsto ai presidenti di collegi sindacali di SPA).

 Come può essere erogato il compenso?

Il Compenso o indennità per ASD/SSD può essere erogato in due modi:

  • Compensi come redditi diversi fino al concorrimento complessivo dei 10.000Euro annui (guarda qui);
  • Come lavoro occasionale fissato in massimo 5.000Euro annui e per una durata non superiore a 30 giorni con applicazione di ritenuta d’acconto da parte dell’associazione del 20%.

Perché scegliere il lavoro occasionale
In genere le associazioni scelgono di corrispondere un compenso quale lavoro occasionale in alcuni casi specifici che identifichiamo di seguito con alcuni esempi:

  • Tutti i  casi ove il compenso non rientra nella normativa dei Redditi diversi art. 67 lettera m) TUIR (max 10.000Euro annui). Pensiamo per esempio a figure quali il giardiniere del campo sportivo, altre collaborazioni non rientranti fra quelle amministrativo-gestionale di carattere non professionale;
  • Nelle associazioni “non sportive”, esempio le culturali, le scuole di musica ecc.;
  • Quando l’associazione è sportiva ma il compenso viene erogato a persona che svolge tale mansione in modo professionale e non dilettantistica.

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