Rendiconto per cassa

Rendiconto per cassa Enti del Terzo Settore

16 Luglio 2021

Gli Enti del terzo settore “minori” sono tenuti a tenere solo il Rendiconto per cassa. Suggerimenti ed indicazioni per seguire questo adempimento in contabilità “semplificata”.

Gli schemi di Bilancio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di aprile 2020 con obbligo di adozione degli stessi dal 1 gennaio 2021. Ci occupiamo in questo articolo del Rendiconto per cassa degli Enti Minori, rinviando al successivo articolo il Rendiconto gestionale, che segue un regime contabile “per competenza”.

Gli Enti del Terzo Settore minori dovranno produrre il Rendiconto “per cassa”

Per gli ETS, che nell’esercizio precedente hanno avuto ricavi e/o proventi inferiori ai 220.00€, il Legislatore ha previsto una contabilità semplificata (per cassa) e uno schema di bilancio, anch’esso semplificato, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in aprile 2020. Tale schema di bilancio per gli enti “minori” è denominato Rendiconto per Cassa (MOD. D degli schemi pubblicati in G.U.) che trovate in calce a questo articolo.

Come indicato in precedenza, tale tipo di rendiconto segue il principio contabile di “cassa”, similmente a quanto previsto per l’attuale rendiconto per le Associazioni in regime forfettario Legge 398/1991. Ricordiamo che ad oggi è possibile per gli Enti non commerciali ottenere tale semplificazione contabile:

  • nel “regime 398” fino a 400.000/anno di ricavi e/o proventi come modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (dicembre 2016) dal precedente limite massimo di 250.000€;
  • per gli Enti del Terzo Settore fino a massimo 220.000 Euro annui.

È possibile adottare la contabilità ordinaria e altri schemi di Bilancio se l’ETS ha proventi/ricavi sotto ai 220.000€?

Per ETS che pur rientrando nei limiti dei 220.000€ dei ricavi annui, è tuttavia possibile utilizzare il regime di contabilità ordinaria ed i relativi modelli previsti per gli ETS:

  • Mod. A Rendiconto Gestionale;
  • Mod. B Stato Patrimoniale;
  • Mod. C Relazione di Missione.

N.B.: Tali modelli sono obbligatori per cui utilizza contabilità per competenza Economica

Precisazioni dal Ministero del Lavoro con nota del 29/12/2021 (il rendiconto delle ONLUS)

Il Ministero del Lavoro con nota del 29 dicembre 2021 ha precisato che gli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore, indispensabili dal 2021, tale obbligatorietà è estesa anche per le associazioni ONLUS per il medesimo bilancio (2021).

Il Ministero del Lavoro precisa che il bilancio di esercizio 2021 deve essere redatto secondo i nuovi schemi da parte degli enti del Terzo settore considerati “nella loro accezione più generale”, ricomprendendovi quindi anche le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (considerati infatti Ets in via transitoria dall’art. 101, c. 3 del codice del Terzo settore).

Le attività inserite nel Rendiconto per cassa

Lo schema fisso del documento comprende aree diverse per tipologia di attività, come previsto nel Rendiconto Gestionale (MOD. B).

Le tipologie di attività definiscono l’area in cui andremo ad imputare entrate ed uscite. Le entrate e uscite sono divise infatti per gruppi:

  1. A) Attività di interesse generale
  2. B) Attività di interesse diverso e strumentale
  3. C) Attività di raccolta fondi
  4. D) Attività finanziarie e patrimoniali
  5. E) Attività di supporto generali

Il principio contabile rimane lo stesso, per “cassa”, quindi sarà necessario trovare le voci corrispondenti nel nuovo modello rispetto a quelle che usiamo attualmente.

Oltre alle sezioni delle entrate e delle uscite “operative” il rendiconto per cassa riporta altre sezioni, quali:

  • La sezione degli investimenti/disinvestimenti di immobilizzazioni e capitale di terzi composta da:
  • Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi;
  • Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi.
  • La sezione degli investimenti/disinvestimenti finanziari:
  • Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti;
  • Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e Finanziamenti.
  • La sezione della “Liquidità” dove vengono riportati i saldi della cassa, banche e altri depositi.
  • La sezione dei costi e proventi figurativi. In questa sezione si riportano eventuali costi e proventi quali ad esempio il costo del lavoro “figurativo” dei volontari dell’ETS. Infatti, per trasparenza e veridicità verso gli stakeholder, la normativa ha introdotto anche la possibilità di inserire nel rendiconto per cassa eventuali costi/proventi che mirano a valorizzare le componenti “non valorizzate” economicamente.

Che cosa cambierà con l’introduzione dei nuovi schemi di bilancio nella nostra Associazione?

A seguito dell’introduzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), sarà necessario, oltre l’approvazione dagli organi di controllo interni all’Ente, pubblicare nel Registro i documenti di bilancio. La mancata pubblicazione della propria situazione contabile da parte del sodalizio, comporterà la perdita delle agevolazioni previste per gli ETS.

Tuttavia anche in assenza dell’effettivo funzionamento del RUNTS occorrerà obbligatoriamente adottare gli schemi di bilancio come indicato dalla normativa.

Questa novità è molto importante poiché l’inserimento del rendiconto nel RUNTS sarà opponibile ai terzi per eventuali controlli e verifiche dei competenti Uffici deputati ad individuare la formale e sostanziale correttezza dell’attività dell’Ente del Terzo Settore.

Occorre pertanto prestare assoluta importanza e priorità dal 1 gennaio alla contabilità degli ETS ed alla predisposizione degli schemi di Bilancio per non incorrere in errore, sanzione e responsabilità da parte del legale Rappresentante e degli altri membri del Direttivo.

Di seguito riportiamo un estratto dello schema di Bilancio – Rendiconto per cassa – reso obbligatorio dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alcune evidenti criticità del Rendiconto per cassa

Vi sono alcune evidenti criticità nell’adottare il rendiconto per cassa che riguardano la totale assenza di talune voci che in alcune tipologia di ETS potrebbero essere importanti. Ad esempio non sono considerate in questo schema:

  • I crediti;
  • I debiti;
  • Il trattamento di fine rapporto per i lavoratori;
  • Gli ammortamenti;
  • …;

Per alcune tipologie di associazioni del terzo settore tali voci potrebbero essere di fondamentale importanza e potrebbe essere conveniente adottare schemi tipici delle organizzazioni dimensionalmente più grandi.

Scarica da qui il modello PDF per il modello di Rendiconto-per-cassa pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Abbiamo scritto una guida sull’utilizzo degli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. Puoi scaricarla da qui >

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