Responsabilità del Presidente Documenti RUNTS

Responsabilità del Presidente con il RUNTS

23 Febbraio 2021

Registro unico nazionale del Terzo Settore: responsabilità del Presidente nel deposito dei documenti.

Dalla lettura del decreto Ministeriale 106 e dall’allegato tecnico emergono chiaramente alcuni elementi di criticità che potrebbero mettere in difficoltà l’associazione e gli esponenti dell’Ente di cui andiamo a fare un dettaglio di seguito.

Il Decreto Ministeriale n. 106/2020 disciplina le regole di funzionamento del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Con l’iscrizione al RUNTS l’Ente assumerà la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) configurando, tale evento, efficacia costitutiva. L’iscrizione a tale Registro, pertanto, sarà obbligatoria per tutte le associazioni e enti che vorranno costituirsi come Enti del Terzo Settore.

Alcuni elementi di criticità nell’allegato tecnico che istituisce il RUNTS

1) Informazioni mendaci e responsabilità penale in merito a dichiarazioni e documenti

  • 8 comma 6 Documenti e dichiarazioni da depositare nel RUNTS sono rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000:

articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;

  • 8 comma 6 lettera q «Presunzione di commercialità»

2) La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione di presunzione di commercialità/non commercialità di cui all’art. 79 comma 5 del CTS.

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI ART. 20 D.M. 106/2020, comma 2)

L’articolo dell’allegato che tratta le trasmissioni telematica indica alcune disposizioni che riguardano i soggetti che hanno titolarità di trasmettere le comunicazioni al RUNTS:

    1. il rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce;
    2. uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all’articolo 8, comma 6, lettera o);
    3. un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.

3) Efficacia della Pubblicità dei documenti presentati al RUNTS

Di fondamentale importanza l’articolo dell’allegato che rende noto che i documenti presentati al RUNTS hanno efficacia verso i terzi, quali a titolo esemplificativo:

  • Soci;
  • Pubblica amministrazione (Agenzia Entrate, Comuni, Regioni, Ecc.);
  • Altri.

In particolare l’ART. 26 D.M. 106/2020, comma 3) stabilisce che:

  1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti [..] Gli atti sono OPPONIBILI AI TERZI dopo la pubblicazione, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. [..]
  3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Le pubbliche Amministrazioni possono accedere anche in modalità interoperabile […] Le stesse non possono richiedere agli ETS atti o documenti già depositati al RUNTS in conformità con le disposizioni di cui al presente decreto.

Come si consultano le informazioni nel Registro Unico?

La consultazione dei dati potrà avvenire in due modalità:

1. ACCESSO PUBBLICO AL RUNTS

Attraverso il Portale viene data pubblicità alle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente allegato tecnico. Il sito del RUNTS è pubblico.

2. ACCESSO CON LOG-IN AL RUNTS, COME NEL REGISTRO IMPRESE CLASSICO

Il Portale registra i log di sistema per finalità statistiche e di sicurezza secondo i principi stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016.

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