
Come modificare lo statuto della tua associazione: confronto tra ASD e ETS
Che tu gestisca un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) o un ente del terzo settore (ETS), prima o poi ti troverai a fare i conti con la necessità di aggiornare lo statuto. Le riforme degli ultimi anni: la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) per il mondo sportivo e il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per gli ETS, hanno introdotto nuove regole che rendono l’adeguamento statutario non solo consigliabile, ma spesso obbligatorio.
In questo articolo trovi tutto quello che devi sapere: perché aggiornare lo statuto, cosa cambiare concretamente e come farlo, con un occhio sempre alle differenze tra ASD e ETS.
Perché è importante aggiornare lo statuto?
Per le ASD
La Riforma dello Sport ha ridisegnato il quadro normativo per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche. L’adeguatezza dello statuto alla nuova disciplina è necessario per restare iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), che ha sostituito il vecchio Registro del CONI. Un’associazione che non si fosse adeguata in modo conforme al D.Lgs. 36/2021 avrebbe rischiato l’esclusione dal registro e, di conseguenza, la perdita dei benefici fiscali e giuridici connessi.
Per gli ETS
Per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS già iscritte nei rispettivi registri, l’adeguamento allo statuto al Codice del Terzo Settore è il presupposto necessario per potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e accedere alle significative agevolazioni fiscali previste dalla riforma.
L’obbligo di adeguamento riguarda gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS). Gli enti costituiti dopo quella data devono invece conformarsi fin dalla nascita alle disposizioni del Codice, almeno per quelle immediatamente applicabili.
Cosa occorre modificare nello statuto?
Le modifiche obbligatorie per le ASD
Lo statuto di un’associazione sportiva dilettantistica deve essere aggiornato per includere alcune previsioni specificamente richieste dal D.Lgs. 36/2021:
- Oggetto sociale: lo statuto deve indicare in modo esplicito l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Non è più sufficiente un richiamo generico all’attività sportiva: occorre specificare che l’ente svolge anche attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, oltre alle tradizionali attività competitive.
- Attività secondarie o strumentali: se l’associazione intende svolgere attività diverse da quelle principali (ad esempio attività di bar, affitto di spazi, ecc.), lo statuto deve prevedere esplicitamente questa possibilità, indicandone il carattere secondario e strumentale rispetto all’attività sportiva principale.
- Incompatibilità degli amministratori: la riforma ha introdotto nuove norme sull’incompatibilità delle cariche amministrative. Lo statuto deve recepire queste disposizioni, specificando i limiti e le condizioni per la nomina degli amministratori.
Le modifiche obbligatorie per gli ETS
Per gli ETS le modifiche da apportare sono più articolate e si distinguono in obbligatorie (senza le quali non è possibile iscriversi al RUNTS), derogabili (che possono essere modificate rispetto alla previsione standard della legge, ma solo con specifica clausola statutaria) e facoltative.
Di seguito i principali contenuti obbligatori che lo statuto deve prevedere:
- Forma giuridica e finalità: lo statuto deve indicare la forma giuridica dell’ente e declinare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che esso persegue (art. 4 CTS).
- Oggetto sociale: l’indicazione delle attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale è contenuto obbligatorio dello statuto (art. 5 CTS). Prima ancora delle attività, deve essere identificato in modo specifico lo scopo dell’ente, configurabile come finalità di interesse generale. Qualora l’ente intenda svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, lo statuto deve prevedere questa possibilità, specificandone il carattere secondario e strumentale.
- Denominazione dell’ente: è obbligatorio inserire nella denominazione dell’ente l’acronimo ETS o la locuzione “Ente del terzo settore” (art. 12 CTS). Questo obbligo vale per gli enti diversi da ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali e società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche denominazioni tipizzate. Per ODV e APS l’obbligo riguarda invece l’uso della propria denominazione tipica (art. 32, c. 3 e art. 35, c. 5 CTS).
- Destinazione del patrimonio: lo statuto deve prevedere la destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie, il divieto esplicito di distribuzione degli utili (anche in forma indiretta) e la devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS in caso di scioglimento o estinzione dell’ente (artt. 8 e 9 CTS).
- Bilancio e libri sociali: lo statuto deve indicare gli organi competenti per gli adempimenti connessi al bilancio di esercizio (e, al raggiungimento delle soglie di legge, al bilancio sociale), nonché le modalità e i termini per la sua predisposizione e approvazione (artt. 13 e 14 CTS). Deve inoltre prevedere la tenuta dei libri sociali obbligatori e ribadire il diritto degli associati e aderenti di esaminarli, specificando le modalità concrete di esercizio di tale diritto (art. 15 CTS).
- Assemblea e organo amministrativo: lo statuto deve disciplinare le competenze dell’assemblea (art. 25 CTS), distinguendo tra funzioni ordinarie e straordinarie con i relativi quorum. Deve inoltre regolare composizione, funzioni e, se collegiale, funzionamento dell’organo di amministrazione (art. 26, cc. 1, 2 e 7 CTS), indicando in particolare il potere generale di rappresentanza degli amministratori.
- Organo di controllo e revisione legale: l’istituzione dell’organo di controllo è obbligatoria per le fondazioni, per gli enti con patrimoni destinati e per quelli che superano determinati limiti dimensionali (art. 30 CTS). La revisione legale dei conti è obbligatoria al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge (art. 31 CTS).
- Disposizioni specifiche per ODV e APS: le organizzazioni di volontariato devono conformare lo statuto all’art. 32 CTS per quanto riguarda le finalità e le modalità di svolgimento delle attività, che devono avvenire attraverso l’apporto prevalente dei volontari associati.
Le associazioni di promozione sociale devono indicare i destinatari delle attività di interesse generale svolte e le modalità di svolgimento, assicurando assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e nella partecipazione alla vita associativa (art. 35 CTS).
Come si procede con la modifica statutaria?
Per le ASD
La procedura prevede questi passaggi:
Convocazione dell’assemblea straordinaria con le modalità e i quorum previsti dallo statuto vigente.
Definizione dell’ordine del giorno, che deve indicare esplicitamente la modifica dello statuto per adeguamento alle disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi del D.Lgs. 36/2021.
Verifica delle clausole dello statuto vigente per identificare le modifiche necessarie e quelle già presenti.
Approvazione delle modifiche in assemblea e redazione del relativo verbale.
Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD), l’atto di modifica deve essere redatto davanti a un notaio, con i relativi costi.
Per gli ETS
Durante la fase transitoria di adeguamento al CTS era prevista la possibilità di approvare alcune modifiche con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Oggi, esaurita la fase transitoria, si applicano normalmente le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Gli adempimenti successivi alla modifica
Per le ASD
Entro 30 giorni dall’approvazione, il verbale dell’assemblea e il nuovo statuto devono essere depositati presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione. La registrazione delle modifiche statutarie adottate per adeguarsi alla Riforma dello Sport è esente dall’imposta di registro e dalla marca da bollo ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2021. Attenzione: L’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. 36/2021 si applicava alle modifiche deliberate entro il 30 giugno 2024 necessarie all’adeguamento degli statuti alla riforma dello sport, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E/2024. Se si approva uno statuto interamente nuovo, si applicano l’imposta di registro (200 euro) e le marche da bollo ordinarie.
Per la registrazione all’Agenzia delle Entrate occorre:
prenotare un appuntamento online;
compilare il modello 69;
portare due originali dell’atto da registrare, oppure un originale e una fotocopia.
Lo statuto registrato deve poi essere trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti. Attraverso il RASD è possibile depositare e aggiornare la documentazione statutaria tramite gli organismi affilianti.
Se l’associazione sportiva è anche iscritta tra gli enti del terzo settore, dovrà procedere al deposito del nuovo statuto anche sulla piattaforma RUNTS.
Per gli ETS
Anche per gli ETS il verbale e il nuovo statuto devono essere depositati presso l’Agenzia delle Entrate nei termini previsti. Per gli enti con personalità giuridica le modifiche straordinarie richiedono, come detto, la forma dell’atto pubblico e la conseguente approvazione da parte dell’autorità statale o regionale competente.
Una volta adeguato lo statuto, l’ente può procedere alla richiesta di iscrizione al RUNTS, condizione necessaria per acquisire la qualifica di ETS e accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Codice.
In sintesi
Modificare lo statuto non è un adempimento burocratico fine a se stesso: è l’occasione per mettere in ordine la governance della tua associazione, chiarire obiettivi e attività, e accedere a vantaggi fiscali, giuridici e operativi. Che tu gestisca una ASD o un ETS, farlo nel modo corretto richiede attenzione alle norme, ma con la giusta guida è un percorso affrontabile senza eccessivi oneri.
Se hai dubbi su cosa cambiare nel tuo statuto o come gestire l’assemblea di modifica, il team di Asso360 è a disposizione per supportarti.
