Terzo Settore: le ASD ne fanno parte oppure no?
Perché le ASD non rientrano nel Codice del Terzo Settore?
Tra fake news e superficialità, si pensa spesso che la Riforma del Terzo Settore interessi anche le Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. Non è così, capiamo perché.
Recentemente si è creato un dibattito circa l’appartenenza o meno “delle sportive” nel codice del terzo settore. Grazie alle chiarificazioni che sono state date dalla legge, ed in particolare con il decreto legislativo 117/2017 che regola il Codice del Terzo Settore.
Si può affermare con certezza che le Associazioni Sportive Dilettantistiche non rientrano in questo ambito.
La domanda che è necessario porsi a riguardo è: perché?
Quali sono le Associazioni comprese fra gli Enti di Terzo Settore (ETS)?
Prima di addentrarci nelle ragioni che spiegano perché le sportive non rientrano nel Terzo settore, andiamo a vedere quali sono i soggetti coinvolti nel Terzo Settore:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Gli enti filantropici;
- Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Le reti associative;
- Le società di mutuo soccorso;
- Altri enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Come potete comprendere le Sportive non sono menzionate e pertanto, per essere chiari, continueranno a poter utilizzare le agevolazioni della Legge 398/1991. Nulla cambia!
L’Associazione Sportiva Dilettantistica che si trasforma in Ente di Terzo Settore
Le ASD/SSD potranno convertirsi in Enti di Terzo Settore sfruttando la voce residuale “attività di interesse generale” che il terzo settore dovrebbe riconoscere assieme alle imprese sociali.
Sarà possibile, pertanto, che un ente del terzo settore potrà svolgere attività sportive di tipo dilettantistico con il riconoscimento ai fini del Registro del CONI. In questo caso l’ETS sfrutterà le regole e le agevolazioni fiscali proprie del Terzo Settore pur praticando sport.
Con il decreto legislativo 117/2017 non vengono intaccate le norme riguardanti i sodalizi dilettantistici ma rimane da chiarire se un ente appartenente al terzo settore possa svolgere attività sportive utilizzando l’acronimo ASD.
Disciplina fiscale applicabile per gli ETS che svolgono attività sportive
Gli Enti del Terzo Settore, una volta completato l’iter normativo che rende pienamente applicabile questo regime, avranno un regime fiscale di favore dedicato.
Qual è il regime fiscale applicabile a un Ente del Terzo Settore che è iscritto al Registro CONI?
L’ente di terzo settore potrà essere iscritto al CONI svolgendo una delle 385 discipline consentite. Cosa accade però dal punto di vista fiscale?
Agli ETS che praticheranno attività sportiva dilettantistica si applicheranno le seguenti regole:
- Non applicheranno il regime agevolato L. 398/1991, come indicato espressamente dall’art. 89 comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore;
- L’ETS potrà iscriversi al Registro del CONI per la pratica sportiva ma dovrà comunque iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore;
- secondo cui “Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni Titolo X del CTS nonché le norme del Titolo II del TUIR, in quanto compatibili.”. Di conseguenza è esclusa per gli ETS l’applicazione dell’art. 148 comma 3 TUIR, di cui sopra
- si applicherà il principio stabilito dall’art. 79 del D.Lgs. n.117/2017;
- si applicherà il regime fiscale previsto dal Codice del Terzo settore, a seconda della categoria di ETS in cui rientrano.