Infocamere gestirà il Registro Unico del Terzo Settore

Infocamere gestirà il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

12 Marzo 2019

La Cabina di regia del Terzo Settore muove i primi passi affidando a Infocamere il Registro Unico e definendo le caratteristiche delle “attività diverse”.

E’ stato discusso il decreto ministeriale che individua le caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse generale definendo criteri e limiti. La cabina di regia della Riforma del TS ha dato il primo parere favorevole.

Tra le novità affrontate Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi è certamente quella dell’affidamento del Registro Unico (RUNTS) a Infocamere con un protocollo tra Ministero del lavoro e Unioncamere.

Come funzionerà il Registro secondo Infocamere?

Immaginiamo il RUNTS come l’attuale registro imprese della Camera di Commercio, per avere un elenco organizzato di informazioni degli Enti del terzo settore. Per l’avvio di tale registro però occorrerà attendere un apposito Decreto Ministeriale che darà piena applicazione all’articolo 5 del DLgs 117/2017.

Come si entra nel Registro?

Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le  Associazioni di Promozione Sociale (APS) l’ingresso è automatico senza dover presentare richieste. Per le altre, ad esempio le attuali ONLUS, dovranno invece presentare formale richiesta.

Cos’altro è stato approvato nelle bozze dei decreti?

2 novità su tutte riguardano:

  • condizioni e limiti delle cosiddette attività diverse;
  • linee guida per il bilancio sociale;

1) Attività diverse da quelle di interesse generale

Il codice del terzo settore stabilisce un elenco di attività di interesse generale consentite agli Enti del terzo settore (una lista di 26 fattispecie) che è una condizione irrinunciabile per essere ETS. All’articolo 6 dello stesso Decreto invece sono previste della attività secondarie – definite strumentali all’attività dell’ETS – realizzate esclusivamente per la realizzazione di finalità:

  1. Civiche;
  2. Solidaristiche;
  3. di Utilità Sociale.

Tali attività si considerano secondarie quando in ciascun esercizio, anche alternativamente, si realizza uno dei seguenti presupposti:

  1. Ricavi da vendita di beni/servizi < del 30% delle entrate complessive dell’ETS;
  2. Ricavi inferiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

L’attività strumentale è quindi consentita nel rispetto di questi due precedenti vincoli. Al superamento dei quali l’attività viene considerata commerciale.

2) Il Bilancio sociale

Diventerà obbligatorio redigere il bilancio sociale per le Cooperative Sociali e le Imprese Sociali e per tutti gli Enti del Terzo settore con Entrate superiori a 1 milione di Euro. Il Bilancio Sociale oltre ad essere depositato al Registro Unico (RUNTS) sarà depositato presso i registri camerali per le imprese sociali, sul sito internet dell’ente e sul sito internet delle nascenti reti associative con la finalità di assicurarne la trasparenza e la diffusione.

 

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