Obbligo dell’adeguamento statutario per Enti del Terzo Settore. Lo Statuto sociale dovrà essere conforme e prevedere alcune clausole obbligatorie per le associazioni.
Per ottenere i vantaggi fiscali riservati al Terzo Settore, ogni organizzazione dovrà essere iscritta al RUNTS, il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e rispettare tutte le condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore. Qualora tali condizioni non siano rispettate l’Ente del Terzo Settore viene cancellato dal Registro perdendo anche tutte le agevolazioni correlate. Pertanto è molto importante rispettare tali condizioni, la prima delle quali è il contenuto dello Statuto Sociale.
Quale associazione deve modificare lo statuto?
Il termine per la modifica degli statuti degli enti del terzo settore che, come sappiamo, coinvolgerà la gran parte delle realtà associative, precede l’ingresso nel RUNTS il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Ad essere interessate saranno tutte quelle associazioni che:
- intendano beneficiare dei vantaggi riservati agli Enti del Terzo Settore;
- non potranno quindi più godere delle agevolazioni di legge 398/1991 (es. Associazioni di Promozione sociale, culturale, volontariato, ecc.).
Infatti dal momento dell’avvio del RUNTS la Legge agevolata che tutti conosciamo (Legge 398/1991) resterà valida solo per alcune associazioni come le Associazioni e Società Sportive. Ad eccezione di alcune associazioni le altre dovranno doverosamente rientrare fra gli Enti del Terzo Settore qualora intendano beneficiare delle facilitazioni fiscali ad esse riservate.
Come modificare lo Statuto: maggioranze semplificate e non semplificate.
E’ stato posto un termine per la modifica dello Statuto, dapprima il 3 agosto 2019, poi tale termine è stato più volte prorogato fino ai recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (COVID) che ha portato tale ultima data al 31 ottobre 2020.
Tuttavia non si tratta di un termine perentorio ma piuttosto indica quelle modifiche Statutarie che potranno essere fatte a “maggioranza semplificata” solo entro il 31 maggio 2022 (prorogato dal DL Semplificazioni), oltre tale date alcune delle modifiche statutarie dovranno essere svolte con una maggioranza non semplificata, ovvero portando al voto la maggioranza dei soci.
Questa agevolazione riguardo le maggioranze “semplificate” ricordiamo che potrà essere utilizzata solo da Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione sociale (APS) e Onlus.
Alcune modifiche statutarie rese obbligatorie dalla Riforma del Terzo Settore potranno comunque essere svolte con maggioranza semplificata, sono queste le modifiche obbligatorie ovvero:
- denominazione dell’ente (citando la denominazione Ente del Terzo Settore);
- assenza di scopo di lucro;
- indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- sede legale;
- patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura;
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- durata dell’ente, se prevista.
Che succede se non modifico lo Statuto?
E’ attesa al 1 gennaio 2020 il via dei nuovi adempimenti fiscali e contabili per i nuovi Enti del Terzo Settore. Cambiamenti che non passeranno inosservati visto il cambio radicale dalle attuali regole dei regimi agevolati.
In particolare la modifica dello statuto è l’elemento primario al fine dell’ingresso nel Registro (RUNTS) e si pone fra quegli elementi, stabiliti dagli articoli del codice del Terzo Settore, in cui si prevedono sanzioni in capo al rappresentante legale dell’ETS ed agli Amministratori nel caso di illeciti.
Le Amministrazioni Pubbliche deputate al controllo saranno:
- il Ministero del Lavoro per la verifica sul RUNTS;
- Amministrazione finanziaria/GdF per gli altri controlli (bilanci, scritture contabili, destinazione del patrimonio, ecc.)
Quali sono le modifiche da apportare allo Statuto?
Il Ministero del lavoro ha varato una circolare dove indica le modifica da compiere agli statuti in attuazione del Codice del terzo settore.
Tempi e modi per modificare lo Statuto per diventare ETS.
- Modalità semplificata (quorum ordinari secondo quanto prevede lo Statuto)
- Modalità non semplificata (quorum rafforzati, normalmente previsti dagli statuti in caso di modifiche statutarie)
Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti senza beneficiare delle semplificazioni suddette.
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Dall’articolo capisco che un’associazione culturale non iscritta ad alcun registro è libera di non adeguare lo statuto se non intende iscriversi al registro e quindi di usufruire di eventuali benefici etc. Confermate?
Salve Michele, una associazione è chiaramente libera di non aderire al regime degli Enti del Terzo Settore. Alcune associazioni quali ODV e APS, già iscritte ai registri regionali, sono “trasmigrate” automaticamente al RUNTS, negli altri casi è libera scelta dell’associazione di poter assumere la qualifica di ETS oppure no. Chiaramente per poter essere inseriti nel RUNTS occorre modificare lo statuto sociale seguendo le disposizioni normative. Badi bene però, che lo status di ETS assicura alcune disposizioni fiscali di favore che non sono riconosciute ad associazioni “generiche” (es. credito d’imposta maggiorato per le donazioni, contributi pubblici, ecc.).