RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Cos’è il RUNTS, come funziona e cosa bisogna fare per iscriversi

11 Giugno 2019

Il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), rappresenta il superamento di tutti i diversi Registri riservati alle Associazioni presenti oggi su tutto il territorio Nazionale (pensiamo ad esempio ai registri per le APS a volte presenti su base regionale e a volte a livello locale).

Esso raccoglie tutti i dati riguardanti gli ETS ed ha un funzionamento simile al Registro per le Imprese.

Con l’iscrizione al RUNTS l’Ente assumerà la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) configurando, tale evento, efficacia costitutiva. L’iscrizione a tale Registro pertanto sarà obbligatoria.

L’iscrizione al RUNTS ha importanza al fine di:

  • Accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli ETS;
  • Essere trasparenti per i soci e per i terzi.

Il 15 settembre 2020 è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 106/2020 che disciplina il funzionamento del RUNTS denominato “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

A cosa serve il RUNTS?

Il Registro è stato previsto per la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Cosa contiene il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore? Nel Registro confluiscono tutti i dati inerenti l’associazione, quali:

  • La denominazione;
  • Le sedi dell’associazione;
  • Il patrimonio di dotazione;
  • I bilanci dell’ETS;
  • Atto Costitutivo e Statuto.

Come si fa l’iscrizione al Runts?

È possibile iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore seguendo la procedura digitale disponibile sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il portale rappresenta il principale punto di accesso per tutte le operazioni relative al RUNTS e offre ulteriori risorse, tra cui un manuale utente (PDF), approfondimenti, notizie recenti, normativa di riferimento e la possibilità di scaricare e consultare gli elenchi degli enti già iscritti. È possibile accedere tramite:

  • SPID
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • eIDAS

Chi ha l’obbligo di iscrizione al Runts?

Il Codice del Terzo Settore prevede per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel periodo transitorio, continua a valere l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali).

Cosa comporta non iscriversi al Runts?

La mancata iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) comporta innanzitutto la perdita della qualifica fiscale e di qualsiasi agevolazione fiscale o tributaria ad essa correlata.

Quanto costa l’iscrizione al Runts?

L’iscrizione al Runts è gratuita. L’unico costo riguarda le tasse di registrazione e di bollo per la formalizzazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Alcuni elementi su cui prestare attenzione!!

Art. 8 comma 6 (Documenti e dichiarazioni da depositare nel RUNTS)

I documenti depositati e le dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000:
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”;

Art. 8 comma 6 lettera q «Presunzione di commercialità»

La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione di presunzione di commercialità/non commercialità di cui all’art. 79 comma 5 del CTS.

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