L’ASD che è anche Aps cosa dovrà fare dal 2026?

19 Dicembre 2025

L’ASD che è anche APS dal 2026 non potrà più usare il regime L. 398/1991, vediamo quali conseguenze comporta questo comportamento per le ASD che sono anche iscritte al Terzo Settore.

Il progressivo assestamento della riforma del Terzo Settore sta producendo, soprattutto nel mondo sportivo, effetti meno visibili ma estremamente rilevanti sul piano fiscale. Uno dei casi più delicati riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto (o sceglieranno) di iscriversi al RUNTS come APS, perdendo di conseguenza il regime agevolato della legge 398/1991.

Dal 1° gennaio 2026, per tali enti (quelli con doppia iscrizione ASD/APS) il riferimento fiscale diventa l’art. 86 del Codice del Terzo Settore, con un cambio di paradigma che incide profondamente anche sulla gestione dell’IVA.

La fine della 398 non significa “nuova 398”

Per anni la legge 398/1991 ha rappresentato il principale strumento di semplificazione fiscale per il mondo sportivo dilettantistico, soprattutto grazie al suo meccanismo di forfetizzazione dell’IVA: l’imposta veniva incassata interamente ma versata solo in parte (50% o 33% a seconda dei casi).

Con l’ingresso nel RUNTS, però, l’ASD perde automaticamente la possibilità di applicare la 398, perché il legislatore ha scelto di separare nettamente il perimetro sportivo da quello del Terzo Settore.

L’art. 86 CTS, spesso percepito come una sorta di “sostituto” della 398, non replica affatto quel modello, soprattutto sul piano dell’IVA.

Art. 86 CTS: regime agevolato sì, ma solo per le imposte dirette (Ires)

L’art. 86 introduce un regime forfetario opzionale per le APS, applicabile entro determinate soglie di proventi, che consente di determinare il reddito imponibile mediante una percentuale forfetaria sui ricavi.

Tuttavia, è fondamentale chiarire un punto spesso frainteso il regime di cui all’art. 86 CTS non è un regime IVA forfetario ma è il medesimo applicato in genere dalle partite iva.

La norma:

  • agevola IRES/IRPEF

  • non modifica le regole IVA

Di conseguenza, le APS in art. 86 restano soggetti IVA “ordinari”.

Come si applica l’IVA sulle fatture di vendita

Dal 1° gennaio 2026, l’ASD-APS che applica l’art. 86 dovrà distinguere con attenzione la natura delle operazioni svolte.

Attività istituzionali: IVA esclusa o esente

Restano fuori campo IVA o esenti:

  • quote associative;

  • contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionali;

  • attività sportive svolte nei confronti di soci e tesserati, quando rientranti nelle previsioni di esenzione dell’art. 10 del DPR 633/1972.

In questi casi:

  • non si espone IVA in fattura o ricevuta;

  • non sorge alcun obbligo di versamento IVA.

Attività verso terzi: IVA piena e senza sconti

Tutte le attività commerciali verso non soci (o non riconducibili all’attività istituzionale), come:

  • sponsorizzazioni e pubblicità;

  • cessione di beni;

  • somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico;

  • corsi e servizi resi a terzi;

sono operazioni imponibili IVA.

In questi casi:

  • l’IVA va applicata con aliquota ordinaria (di regola 22%);

  • l’IVA va esposta integralmente in fattura;

  • l’IVA va versata al 100% secondo le liquidazioni periodiche.

Non esiste più alcun meccanismo di riduzione forfetaria dell’imposta come avveniva nella 398.

Un cambio culturale prima ancora che fiscale

Il passaggio dalla 398 all’art. 86 non è solo un cambio di norma, ma un vero cambio di mentalità gestionale:

  • maggiore attenzione alla distinzione tra attività istituzionale e commerciale;

  • necessità di una contabilità IVA più strutturata;

  • impatto finanziario immediato legato al versamento integrale dell’IVA incassata.

Per molte associazioni sportive–sociali, la sostenibilità del nuovo regime andrà valutata con simulazioni preventive, soprattutto in presenza di sponsorizzazioni o ricavi commerciali rilevanti.

Conclusioni

L’ASD che diventa APS e accede al regime dell’art. 86 CTS non trova una nuova 398, ma un sistema diverso, più coerente con la logica del Terzo Settore, che agevola il reddito ma richiede disciplina sull’IVA.

Comprendere per tempo questa trasformazione è essenziale per evitare errori, squilibri finanziari e false aspettative.

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