Il Regime Forfettario nelle associazioni

Il Regime Forfettario nelle Associazioni ai sensi della Legge 398/1991

5 Aprile 2016

Nuove norme per regimi fiscali e contabili delle Associazioni, in particolare di quelle di natura sportivo dilettantistica.

La Legge 398/1991 con la Riforma del Terzo settore viene riservata alle sole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, non si applica più invece a Associazioni di altro genere (culturali, ecc.).

Regime forfettario nelle associazioni, i requisiti e chi ne può usufruire

Possono usufruire di tale regime i soggetti che hanno i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

Requisiti soggettivi:

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche e le società di capitali senza fini di lucro riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE e dagli enti di promozione sportiva;
  2. Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco.

Requisiti oggettivi:

Esercizio dell’opzione e rispetto dei limiti dimensionali (proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000€ elevato a 400.000€ con Legge finanziaria 2017).

Cosa prevede questo regime forfettario?

Esercizio dell’opzione

L’opzione deve essere effettuata per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale nel quadro VO.

Per coloro che iniziano una nuova attività commerciale attraverso il comportamento concludente e presentando alla fine del periodo di imposta la scelta effettuata in dichiarazione, ciò vale anche per i contribuenti esentati dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA.

Inoltre tale opzione deve essere comunicata entro 30 giorni alla SIAE di competenza.

Limiti dimensionali

Come abbiamo già detto che il limite massimo per potere usufruire della Legge 398/91 è di 250.000€ di proventi derivanti da attività commerciali e che tale limite è stato portato a 400.000€ con la Legge finanziaria 2017.

In caso di nuova costituzione, l’adesione può avvenire, in via presuntiva sul volume d’affari che si ipotizza di realizzare, attraverso la dichiarazione di inizio attività nella quale va indicato il volume d’affari previsto (inteso dalla data di inizio alla fine dell’esercizio in giorni). Questo valore proiettato su 365 gg. non deve superare il limite di 400.000,00 euro.

Adempimenti contabili ed agevolazioni.

  • Emissione obbligatoria di fattura solo per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazioni e per le cessioni di diritti televisivi e di trasmissione radiofonica;
  • Obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita;
  • Obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (cd. Registro Iva minori), opportunamente integrato e messo in uso per anno solare;
  • Annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
  • Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP, determinando la base imponibile in maniera forfetaria;
  • Esonero dalla dichiarazione annuale Iva, la cui liquidazione viene effettuata trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) versando forfettariamente, mediante Modello F24, l’Iva incassata nel seguente modo:
    1. Il 50% dell’Iva incassata su tutti i corrispettivi e proventi commerciali di qualsiasi natura ivi compresi quelli pubblicitari;
    2. Il 50% dell’Iva incassata sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
    3. I 2/3 dell’Iva incassata sulle fatture emesse per le cessioni dei diritti televisivi e di trasmissione radiofonica. L’Iva risultante a debito viene versata senza maggiorazione dell’1%
  • Esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti.

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