Sfruttare le agevolazioni senza essere affiliati al CONI?

10 Dicembre 2019

La Corte di cassazione si pronuncia riguardo ad una associazione sportiva non affiliata ad Ente di Promozione Sportiva o Federazione quindi al CONI. L’associazione aveva beneficiato di agevolazioni fiscali.

Una Associazione sportiva se non affiliata al CONI perde i benefici fiscali della Legge 398/1991, è quanto emerge dalla ordinanza della corte di cassazione del 13 novembre 2019 riguardo ad una Associazione sportiva dilettantistica.

L’associazione sfruttava le agevolazioni fiscali seppur non fosse in possesso dell’affiliazione al CONI. L’Agenzia delle Entrate, prima provinciale poi regionale, aveva comminato una sanzione e recupero di mancati versamenti per IRES, Irap e IVA per l’esercizio 2007 ad una associazione sportiva della Lombardia.

La sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (secondo grado).

La Commissione regionale, in linea con quella provinciale di primo grado, alla luce del chiaro disposto normativo della L. n. 398 del 1991, per poter usufruire dei benefici ivi previsti è necessaria l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente nazionale di promozione sportiva, per cui, non sussistendo nel caso di specie tale requisito, la contribuente non poteva beneficiare del regime agevolato

La linea difensiva dell’ASD

L’associazione sportiva impugnava la decisione di primo grado sostenendo che l’agevolazione L. 398/1991 si estende anche ad altre tipologie di associazioni “non sportive” purché vi sia il requisito di non profit.

Pensiamo ad esempio alle associazioni non lucrative in genere (culturali, ecc.), alle Pro-loco ed alle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata che pur non perseguendo finalità sportive possono beneficiare del regime agevolato.

L’affiliazione al CONI come indice sintomatico

La ricorrente Associazione motiva la sua posizione constatando come la suprema Corte in più casi abbia consentito l’utilizzo dei regimi agevolati pur in assenza di affiliazione alle federazioni o enti di promozione sportiva.

Infatti deve escludersi la necessità dell’iscrizione alla F.G.I. o ad altre particolari federazioni, essendo sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, e potendo, al limite, l’affiliazione alle federazioni sportive rilevare quale indice sintomatico dello svolgimento di particolari attività.

Il Giudizio della Cassazione: se l’associazione è sportiva è obbligatoria l’affiliazione

Tra la L. n. 398 del 1991, art. 1 e il D.L. n. 417 del 1991, art. 9 bis esiste invece, evidentemente, un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile ratione temporis (ossia prima dell’abrogazione dell’art. 9 bis, intervenuta con il D.Lgs. n. 117 del 2017), le associazioni non lucrative godono del regime agevolativo in virtù dell’estensione operata dall’art. 9 bis, ma, ove tali associazioni abbiano statutariamente un carattere sportivo, continua a trovare applicazione la norma speciale preesistente (L. n. 398del 1991, art. 1) che condiziona tale regime al requisito formale dell’affiliazione.

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento dell’agenzia delle entrate del primo e secondo grado recuperando i tributi non versati oltre a correlate sanzioni.

Ricordiamo che l’affiliazione al CONI è possibile richiedendone l’iscrizione alle Federazioni Sportive (FIGC, FIPAV, ecc.) oppure agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) come lo Csen, Uisp, Libertas ecc..

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