Tracciabilità del Denaro

Mancata Tracciabilità dei contanti e disconosciuta 398 per le Associazioni. Facciamo chiarezza.

15 Ottobre 2016

Categoria: Blog

AGEVOLAZIONI EX LEGGE N. 398/1991 ED OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PREVISTO DALL’ART. 25, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 133/1999.

Riprendiamo il quesito posto all’Agenzia delle Entrate circa il disconoscimento della L. 398/1991 nel caso di mancata tracciabilità del denaro. La problematica l’avevamo già approfondita in precedenza a seguito della Legge finanziaria 2016 che modificava in misura sostanziale le conseguenza della mancata tracciabilità

Domanda posta all’Agenzia delle Entrate
L’Associazione o società sportiva dilettantistica che, in sede di accertamento, si vede disconosciuto il diritto ad utilizzare la legge 398/91 per mancata tracciabilità di una o più operazioni bancarie. Ma che nel corso del periodo di imposta in contestazione non ha superato i 250.000 euro di ricavo commerciale. L’annualità successiva potrà essere
legittimamente ritenuta in 398 in assenza di violazioni della norma sulla tracciabilità?

Risposta dell’Agenzia
La possibilità di poter esercitare l’opzione per il regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991 è subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, al conseguimento, nel periodo d’imposta precedente, di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali per un ammontare non superiore ad attuali € 250.000,00 (ora derogato a Euro 400.000).

Il limite di € 250.000,00 rappresenta, quindi, un requisito sostanziale per poter accedere all’applicazione delle disposizioni di cui alla citata Legge n. 398 del 1991, mentre la tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dall’art. 25, comma 5, della Legge n. 133/1999, costituisce un ulteriore obbligo che i soggetti in 398 devono rispettare per poter legittimamente usufruire dell’agevolazione in esame.

La conseguenza del mancato rispetto della norma sulla tracciabilità è la decadenza, nell’anno in cui viene contestata la violazione, dalle agevolazioni previste dalla Legge n. 398/1991 ed il pagamento di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Mancato superamento del limite e assenza di altre violazioni per mantenere il regime 398
Dal tenore delle norme sopracitate deriva che se la Società/Associazione sportiva dilettantistica, nell’anno in cui è stata contestata la violazione dell’obbligo di tracciabilità, sia comunque in grado di provare di non aver superato il limite di 250.000,00 euro di proventi commerciali, nell’annualità successiva potrà continuare ad usufruire del regime speciale della Legge n. 398/1991, a condizione che ovviamente permangano i requisiti per beneficiare di tale regime e in assenza di ulteriori violazioni sulla tracciabilità o di altra natura, che possono inficiare la permanenza nel regime stesso (ad esempio, violazione del
divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, false fatturazioni, mancanza assoluta di attività istituzionale, sistematica violazione dei principi di democraticità della vita associativa, ecc.).

L’agenzia delle Entrate raccomanda l’annotazione di incassi e pagamenti nella prima nota
Con l’occasione, anche se non sono previste particolari formalità relativamente alla modalità di incasso e pagamento per le operazioni di importo inferiore a € 1.000,00, si consiglia comunque di annotarle in un registro di Prima Nota, con riferimento al giorno in cui sono incassate o pagate.

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