Occorre la marca da bollo sulle Ricevute dell'associazione?

Occorre la marca da bollo sulle Ricevute delle associazioni?

2 Novembre 2018

Categoria: Blog

Occorre inserire la marca da bollo sulle ricevute delle associazioni?

La cosa che ci domandiamo sempre e se occorre mettere o no l’imposta di bollo sulle ricevute della associazione. Infatti, come noto, al momento in cui emettiamo una ricevuta, oppure una fattura esente dall’Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa supera il limite dei €77,47 occorre inserire una marca da bollo da 2 euro.

Quando è dovuto il bollo?

Parliamo de caso di incasso dei cosiddetti corrispettivi specifici, ovvero quote “de-commercializzate” incassate dall’associazione per quote di partecipazione, di frequenza, ecc. da parte di soci, tesserati o associati in ossequio con la normativa di riferimento.

Parliamo pertanto delle sole associazioni/società in regime agevolato legge 398/1991 che ne hanno diritto a vedersi esentati da imposta le quote incassate per le finalità sociali dell’ente. L’articolo di legge che dispone tale agevolazione è l’articolo 148 del TUIR.

Esempi tipici di tale corrispettivo specifico possono essere rappresentati da:

– la quota di partecipazione ad una mostra fotografica per una associazione culturale;

– la quota di partecipazione al corso di ballo di una associazione sportiva di danza;

– il corso di abilitazione di una associazione di promozione sociale come la croce rossa;

Tale possibilità, come detto, vale esclusivamente verso soggetti quali soci/tesserati/associati, non lo è nel caso in cui per esempio una associazione dovesse svolgere attività per una azienda o un esterno (ad esempio corso di formazione). In tale caso il corrispettivo è commerciale e va inserita IVA.

In tutti i casi dove l’associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà riportare l’imposta di bollo da 2 Euro qualora l’importo superi i 77,47Euro.

Normativa di riferimento dell’imposta di bollo per le Associazioni

Sulla ricevuta per la quota di partecipazione occorre apporre una marca da bollo  pari a 2,00 Euro ai sensi dell’art. 13, co. 1, della Tariffa allegata al dpr 642/1972 e della L. 71/2013.

Quando non è dovuta l’imposta di bollo per le Associazioni

Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi:

– Onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate
– Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91)
– Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

La rivoluzione con l’ingresso della Riforma del Terzo Settore

Si ricorda che Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare l’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.

Sanzioni nel caso di irregolarità

La sanzione va da una a cinque volte l’importo dovuto, occorre pagare la marca da bollo omessa, con possibilità (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater).


Potresti essere interessato anche a:

Prova la demo di Asso360

Scopri le nuove funzioni per il lavoro sportivo

Asso360 Demo Devices
Richiesta Demo 2023
cancel1 check1 Minimo otto caratteri cancel1 check1 Almeno una lettera minuscola cancel1 check1 Almeno una lettera maiuscola cancel1 check1 Almeno un numero cancel1 check1 Almeno un carattere speciale

Accedendo e registrandoti dichiari di aver preso visione ed accetti i Termini e le Condizioni di utilizzo. I tuoi dati personali saranno trattati in conformità con la Privacy Policy. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato di tempo ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno.

Check box