Detrazione IVA solo con la fattura elettronica

Detrazione IVA solo con la fattura elettronica

13 Novembre 2018

Categoria: Blog

Sebbene non sarà sanzionabile la fattura elettronica per il primo semestre 2019, l’Agenzia Entrate annuncia che la detrazione IVA potrà valere solo in presenza di fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrata precisa inoltre che la fattura elettronica emessa tardivamente non sarà sanzionabile per il primo semestre di avvio di questo nuovo adempimento (fino al 30/6/19), tuttavia non potrà essere detraibile per l’acquirente o committente.

L’Agenzia ha tenuto ieri, 12/11, una diretta streaming con la quale ha dato diverse novità sulla fattura elettronica, precisando non sarà sicuramente possibile far valere la fattura cartacea ma occorre la fattura elettronica.

Ormai certa l’assenza di proroghe alla fattura elettronica

Sembra ormai assodato che si procederà con la fattura elettronica dal 1/1/19 quindi nessuna proroga o rinvio come tanti suggerivano e e nemmeno esclusione di alcune categorie. Per contro è stata data una assenza di sanzioni per le fatture inviate in ritardo mentre dal 1° luglio 2019 cambia il momento di emissione della fattura elettronica.

Ci sarà un termine più lungo, perché la fattura andrà emessa entro 10 giorni. È l’effetto della modifica introdotta dall’articolo 11 del decreto fiscale (Dl 119/2018), ora in corso di conversione parlamentare. Per il primo semestre del 2019, invece, è prevista una moratoria sulle sanzioni che, tra l’altro, prevede la mancata applicazione di penalità per chi emette l’e-fattura nella liquidazione periodica dell’Iva. (fonte: il sole24ore).

Il soggetto IVA deve sempre fare fattura?

Si. come stabilito dall’art. 1 Dlgs 127/15, l’operatore Iva è tenuto ad emettere fattura non solo verso soggetti titolari di partita Iva ma anche verso privati. Quindi sia B2B sia B2C.

Come ricevono fattura le Associazioni senza Partita IVA?

L’associazione con solo codice fiscale potrà ricevere le fatture relative all’attività istituzionale in diversi modi:

  • Via PEC, comunicandola al fornitore;
  • Tramite Sistema di Interscambio (SDI) usando un software apposito;
  • Direttamente nel sito dell’agenzia delle entrate in apposita sezione accanto alla dichiarazione precompilata.

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