Spese di sponsorizzazione e pubblicità nelle ASD

Deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nelle ASD.

20 Luglio 2016

Categoria: Blog

La Sentenza della Corte di Cassazione torna a parlare della deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nei riguardi dei compensi pagati alle società o associazioni sportive dilettantistiche. 

La sentenza n. 5720, della Corte di Cassazione, lo scorso 23 marzo, riconosce ad una Impresa la deducibilità del compenso pagato per la pubblicità / sponsorizzazione a favore di una Società Sportiva.

Così come più volte dibattuto in precedenza da varie sentenze, questa volta la Corte sembra aver dato le linee guida delle sponsorizzazioni ribadendo l’efficacia della Legge n. 289 del 2002 all’articolo numero 90, comma 8, la quale afferma che il compenso erogato alle ASD/SSD è sempre configurabile come costo di pubblicità e come tale deducibile integralmente e nell’anno.

Al contrario, in talune circostanze, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità del Costo di pubblicità giudicandolo come Spese di rappresentanza, ovvero nel limite del 1,3% del volume d’affari e deducibile in quote costanti.

Piena deducibilità di Sponsorizzazioni Sportive e Costi di Pubblicità

Quanto esaminato dalla Corte di cassazione con questa ultima sentenza, conferma l’inerenza e la congruità delle spese di pubblicità e di sponsorizzazione versate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche dalle imprese sponsor.

In questo caso esaminato, all’impresa veniva contestata la congruità dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione e pubblicità, per aver corrisposto, quindi portato in deduzione dal reddito dei costi pubblicità per la sponsorizzazione di una società sportiva.

La cassazione, quindi, ha dato ragione all’impresa, citando appunto la Legge numero 289/2002, e l’articolo del TUIR 108.

[APPROFONDIMENTO] Se vuoi sapere quali sono le regole per la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive, leggi il nostro articolo dedicato in cui cerchiamo di chiarire le regole anche con riferimenti allo studio di alcune sentenze della Cassazione.

I costi che non si configurano come spese di rappresentanza

L’Art. 108 del TUIR, cita la Sentenza, indica che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie di prepagata quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque l’attività svolta.

Pertanto, di norma spese sponsorizzazione, costituiscono spese rappresentanza deducibili nei limiti della norma menzionata, o il contribuente non provi che dall’attività sponsorizzata sia riconducibile a una diretta aspettativa di ritorno commerciale.”

Scarica sotto la Circolare LND e la Sentenza della Corte di cassazione riguardo l’interpretazione delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nelle società sportive dilettantistiche.

Download – Circolare 62 LND deducibilità sponsorizzazione

Download – Sentenza Cassazione 5720-2016

La Lega Nazionale Dilettanti intanto fornisce direttive agli affiliati

La Lega Nazionale Dilettanti (calcio) a tal proposito si è espressa già dando disposizione ai propri affiliati con una circolare emanata a livello nazionale per diffondere le linee guida ai propri iscritti.

Cita la circolare “ancora una volta, quindi, la Cassazione è intervenuta eliminando incertezze sulla ventilata antieconomicità dell’operazione di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, basata sulla ridotta risonanza pubblicitaria del soggetto sponsorizzato o sul mancato incremento di ricavi per lo sponsor; né può considerarsi valida la pretesa dell’amministrazione finanziaria che i medesimi costi possano essere considerati spese di rappresentanza, e come tali, volti ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e quindi deducibili in quote annuali entro determinati limiti di legge.”

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