Legge 398/1991 per le Associazioni

Contributi alle associazioni: pubblicazione entro il 30 giugno. Cosa fare per non sbagliare…

21 Giugno 2022

Categoria: Blog

I contributi percepiti dalle associazioni (se superiori a 10.000€) devono essere pubblicati. Scadenza al 30 giugno.

Per quelle associazioni non profit che abbiano percepito contributi pubblici superiori a 10mila Euro nel 2021, è obbligatorio darne evidenza entro il 30/6/2022. Nel compito del contributo non dovrà essere calcolato il contributo 5×1000.

Questo adempimento introdotto dalla Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è dovuto alle organizzazioni non profit ogni anno entro il 28 febbraio, per il 2022 l’obbligo è stato prorogato al 30 giugno con il decreto crescita.

I soggetti interessati della misura

Questo obbligo si applica a:

  1. associazioni;
  2. fondazioni;
  3. onlus.

Cosa occorre comunicare?

L’obbligo si applica in primo luogo alle organizzazioni non profit che nell’anno precedente (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021) hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

  • delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

I contributi in natura

Dovranno essere resi trasparenti anche i contributi ricevuti  “in natura”. Si tratta in questo caso per esempio di un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione.

In tale circostanza potremmo richiedere all’amministrazione pubblica il valore del comodato oppure possiamo riferirci ai cosiddetti valori normali, ovvero ai valori alternativi offerti dal mercato.

Quali informazioni pubblicare

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Dove pubblicare la rendicontazione?

La rendicontazione dovrà essere pubblica e pertanto potrà essere inserita nel sito istituzionale dell’associazione ovvero nella sua pagina facebook oppure nel sito della rete associativa. Sarà sempre importante tenere traccia di tali pubblicazioni tenendo la documentazione probatoria in caso di controllo.

Sanzioni previste

L’inosservanza del dettato normativo prevede la possibile sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro. A questa si somma la sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.

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