Articolo 32 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Organizzazione di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y) , le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) , della legge 16 marzo 2017, n. 30.