Attività diverse nel Terzo Settore – Decreto in Gazzetta Ufficiale
Le attività diverse possono essere svolte dall’ETS quando sono previste da statuto e entro i limiti stabiliti dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Definiti i limiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse.
Le attività diverse sono condotte dall’ente del terzo settore al fine di coadiuvare l’attività tipica (attività di interesse generale) dell’Ente e sostenere economicamente e finanziariamente l’attività istituzionale. Sono tipiche “attività diverse” le attività commerciali e/o connesse all’attività dell’ETS. In Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro n. 107 che riporta i requisiti circa le attività diverse.
Requisiti per svolgimento delle attività diverse
Il decreto in Gazzetta Ufficiale stabilisce alcuni tratti fondamentali delle attività diverse al fine che un Ente del Terzo Settore possa svolgerle.
Occorre rispettare 2 condizioni immancabili:
- prevedere la possibilità di svolgere attività diverse nello statuto e/o nell’atto costitutivo;
- le attività diverse dovranno essere secondarie rispetto quelle di interesse generale.
Tuttavia il Min. del Lavoro aveva stabilito già con la circolare n. 20/2018che non dovrà trovare un elenco puntuale nell’atto costitutivo/statuto di queste attività, ma tale previsione potrà essere fatta dall’assemblea dei soci o dal consiglio direttivo. Si suggerisce di provvedere ad approvazione in tal senso di un regolamento interno.
Tale previsione statutaria diventa obbligatoria per l’ente del terzo settore e dovrà essere oggetto di modifica contestuale alla modifica dello statuto, possibile per ODV e APS con le maggioranze semplificate entro il 31 maggio 2022.
Attività diverse: parola d’ordine “strumentalità” e “secondarietà”
Il decreto sulle attività diverse in Gazzetta Ufficiale stabilisce due parole chiave che sarà importante tenere a mente per gli Enti del Terzo Settore: strumentalità e secondarietà.
Per strumentalità si intende tutte quelle attività esercitate per supportare, sostenere e agevolare le attività dell’ETS anche se queste non hanno una connessione diretta con l’attività tipica dell’ente. Sono queste ad esempio le attività “commerciali” di tipico auto-finanziamento.
Per secondarità si intende il rapporto con le attività tipiche dell’ente del terzo settore che dovranno essere sempre le attività cardine dell’ETS. Per tale condizione “secondaria” il DM 107/2021 stabilisce il cosiddetto TEST DI NON COMMERCIALITÀ Al fine di mantenere lo status “Non commerciale” l’ETS dovrà mantenere alternativamente una delle due delle suddette condizioni (Schema Regolamento):
- Ricavi delle attività diverse < 30% delle entrate complessive
- Ricavi delle attività diverse < 66% costi complessivi
Alcune condizioni per riconoscere le attività diverse dalle altre sono rappresentate, ad esempio dai seguenti due requisiti da tener presenti:
- Le attività diverse non possono essere anche attività di interesse generale e viceversa;
- Le attività diverse sono strumentali all’attività di interesse generale, ovvero è necessaria al fine di finanziare l’attività primaria.
Alcuni esempi di attività diverse sono rappresentati da:
- Attività di sponsorizzazioni;
- Attività di merchandising dell’ETS;
- E-commerce dell’ETS;
Cosa accade in caso di mancato rispetto del test di non commercialità dell’ETS?
L’ente del terzo settore nel rapporto con le attività diverse dovrà monitorare detto rapporto perché il mancato rispetto di questo test (30% entrate complessive, oppure Att. diverse > del 66% dei costi) comporta una comunicazione agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e la cancellazione dai Registri – quindi perdita dei benefici – quando tali limiti non siano rispettati per 2 anni consecuitivi.
Pertanto è fondamentale:
- gestire correttamente i costi figurativi (costi figurativi, esempio della valorizzazione del costo figurato del volontario nell’ETS), poiché fanno parte del computo dei costi complessivi;
- monitorare correttamente i dati contabili per tenere sotto controllo i parametri;
- In caso di sforamento dei limiti per 2 esercizi consecutivi, viene disposta cancellazione dell’Ente dal RUNTS;
- La strumentalità è anche oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo (art. 30, co. 7);
Nel predisporre la propria contabilità gli ETS dovranno saper riconoscere quei costi e ricavi da poter inserire nella sezione B) dedicata alle attività diverse (guarda gli schemi di bilancio per enti del terzo settore), comprendendo come qualificare dette movimentazione consapevoli anche che gli Schemi di bilancio da ora obbligatori dovranno essere depositati nel RUNTS (il primo bilancio è quello del 2021).
CONDIVIDI L'ARTICOLO: