Firma di un CoCoCo (contratto di collaborazione sportiva dilettantistica)

Guida al Co.Co.Co Sportivo nel 2026: Limiti, tassazione e regole per ASD e SSD

17 Marzo 2026

Il cococo sportivo (Collaborazione Coordinata e Continuativa) è la forma contrattuale necessaria per il lavoro sportivo dilettantistico. Il Co.Co.Co. regola il rapporto tra associazioni o società sportive (ASD/SSD) e i lavoratori sportivi (allenatori, istruttori, direttori tecnici), figure queste nate con la Riforma dello sport (Decreto Legislativo 36/2021).

Per essere classificato come contratto sportivo dilettantistico autonomo e non subordinato, devono essere rispettati questi requisiti chiave nel 2026:

  • Limite orario: Massimo 24 ore settimanali (escluse le gare);
  • Esenzione INPS: Nessun contributo fino a 5.000 euro annui (oltre tale soglia si paga sulla parte eccedente, con imponibile ridotto del 50% fino a fine 2027);
  • Esenzione IRPEF: Nessuna tassa sul reddito fino a 15.000 euro annui;
  • INAIL: Esenzione dall’obbligo INAIL, coperto dall’assicurazione obbligatoria del tesseramento sportivo.
  • Comunicazioni: Obbligo di registrazione e tracciamento sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Cos’è il Co.Co.Co Sportivo e Chi Riguarda?

Il CoCoCo Sportivo (Collaborazione Coordinata e Continuativa) è la tipologia cardine del contratto sportivo dilettantistico. Consente di instaurare un rapporto di lavoro in cui il collaboratore presta la propria opera in modo continuativo e coordinato con le esigenze organizzative della ASD o SSD, ma senza alcun vincolo di subordinazione formale (niente orari di cartellino rigidi, autonomia tecnica, ecc.).

Perché un rapporto di lavoro sia presunto dalla legge come contratto collaborazione sportiva autonoma (e non come lavoro subordinato dipendente), deve rispettare un vincolo temporale tassativo:

Il limite delle 24 ore: La durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare infatti le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione diretta a manifestazioni sportive e gare.

Il Co.Co.Co Amministrativo Gestionale: Come inquadrare la segreteria

Le agevolazioni previste per il lavoro sportivo non si limitano a chi scende in campo. La Riforma dello Sport ha infatti chiarito che anche il personale addetto all’accoglienza, al tesseramento e alla contabilità di base può essere inquadrato con un cococo, ma tuttavia NON si considera un lavoratore sportivo ma un collaboratore cosiddetto  “amministrativo gestionale”.

Questa figura gode esattamente degli stessi vantaggi fiscali e previdenziali dei tecnici sportivi. Questo significa che anche per il cococo amministrativo gestionale si applicano nel 2026:

  • Le stesse esenzioni: Zero contributi INPS fino a 5.000 euro e zero IRPEF fino a 15.000 euro;
  • Gli stessi obblighi: Contratto in forma scritta e comunicazione telematica obbligatoria del contratto di lavoro ma non può essere usato il RASD questa volta.
  • Limiti specifici: Le mansioni devono essere strettamente connesse e strumentali all’attività sportiva della ASD/SSD (es. gestione iscrizioni, cassa, organizzazione tesseramenti) e non devono configurare un’attività di natura puramente professionale (come ad esempio le prestazioni di un commercialista iscritto all’albo).

Di come gestire il collaboratore amministrativo-gestionale ne abbiamo parlato in questo articolo del Blog di Asso360

Limiti Fisco e INPS per i Co.Co.Co Sportivi nel 2026

Il vantaggio più consistente del cococo sportivo 2026 è il mantenimento di un regime agevolato sia ai fini contributivi che previdenziali. Il sistema è basato su un meccanismo “a scaglioni” parametrato su base annua per singolo collaboratore sportivo.

Esenzione Contributiva (INPS) fino a 5.000 euro

Per i compensi percepiti fino a 5.000 euro all’anno (cumulando tutti i compensi sportivi derivanti da diverse associazioni), il lavoratore gode di una totale esenzione previdenziale. Oltre questa soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS:

  • I contributi si calcolano e si pagano solo sulla parte che eccede i 5.000 euro.
  • L’onere contributivo è ripartito: 2/3 a carico della società sportiva (committente) e 1/3 a carico del collaboratore.
  • Bonus 50%: Fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile contributivo (sulla quota eccedente i 5.000 euro) è dimezzato. I contributi si calcolano quindi solo sul 50% della somma eccedente, riducendo drasticamente il costo del lavoro.

Esenzione Fiscale (IRPEF) fino a 15.000 euro

Dal punto di vista della tassazione sui redditi, il contratto sportivo è ancora più agevolato. I compensi fino a 15.000 euro annui sono completamente esenti da IRPEF.

  • Se un istruttore guadagna 12.000 euro in un anno, pagherà l’INPS sulla quota eccedente i 5.000 euro, ma zero IRPEF.
  • Se supera i 15.000 euro, le imposte ordinarie si applicheranno unicamente sulla porzione di reddito superiore a tale soglia.

Assicurazione INAIL e Tesseramento

A differenza dei lavoratori subordinati, per i cococo sportivi non sussiste l’obbligo di iscrizione e versamento del premio INAIL. La tutela antinfortunistica è infatti garantita obbligatoriamente dalle coperture assicurative legate al tesseramento presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva.

Esempio di mansioni per il cococo amministrativo gestionale: gestione logistica e attrezzature in una ASD.

Come Stipulare un Contratto di Collaborazione Sportiva: Regole Pratiche

Per essere in regola con l’Ispettorato del Lavoro e beneficiare delle agevolazioni, le ASD e SSD devono gestire ogni contratto sportivo dilettantistico con attenzione, seguendo passaggi formali precisi:

Adempimento:
Dettaglio Operativo.

Forma Scritta:
Il contratto deve essere redatto per iscritto, specificando mansioni, compenso pattuito e il rispetto del limite delle 24 ore settimanali.

Comunicazione RASD:
Le comunicazioni obbligatorie relative all’inizio, alla proroga o alla cessazione del rapporto vanno effettuate in via telematica tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). In alternativa può essere usato il medìtodo classico di comunicazione dell’UNILAV dal portale Inps (adempimento tipo del Consulente del Lavoro).

Per una ASD/SSD è molto più semplice fare la comunicazione attraverso il RASD.

Gestione Cedolini:
Per la fascia fino a 15.000 euro non vi è l’obbligo formale di busta paga tramite il Libro Unico del Lavoro (LUL), ma è sufficiente:

  • tracciare i pagamenti e operare tramite il Registro;
  • Ricevere una autocertificazione firmata dal lavoratore sportivo (guarda qui);
  • Oltre i 15.000 euro scattano gli obblighi ordinari di emissione cedolino.

Occorre fare il LUL una volta l’anno?

Con riferimento al libro unico del lavoro (LUL) ex art.28, comma 4, del DLgs. 36/2021, in data 30 gennaio 2024 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare 1/2024 con cui ha sospeso il termine originariamente previsto del 30 gennaio 2024 per la gestione del LUL attraverso il RASD, non essendo ancora stato emanato il Decreto attuativo delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici relativi.

Quando Scegliere la Partita IVA al Posto del Co.Co.Co?

Il cococo sportivo nel 2026 è lo strumento ideale, ma non si può applicare a chiunque. La prestazione non deve costituire un’attività organizzata in forma d’impresa o una professione abituale principale.

Se un personal trainer o un tecnico sportivo offre i propri servizi in maniera continuativa, su piazze diverse, promuovendosi sul mercato come professionista autonomo, la forma corretta da utilizzare non è il contratto sportivo parasubordinato, ma l’apertura di una Partita IVA come lavoratore sportivo autonomo (spesso avvalendosi del vantaggioso regime forfettario).

Faq – Domande Frequenti sul Co.Co.Co Sportivo

Se il collaboratore sportivo guadagna meno di 5.000 euro, serve comunque il contratto scritto e la comunicazione?2026-03-16T10:24:56+01:00

Sì, non ci sono eccezioni. Anche se il cococo sportivo 2026 rimane sotto la fascia di esenzione totale (zero INPS e zero IRPEF), è obbligatorio redigere il contratto in forma scritta e comunicare l’inizio del rapporto sul portale RASD. Questa procedura telematica ha sostituito la tradizionale comunicazione al Centro per l’Impiego.

Un dipendente pubblico può firmare un contratto sportivo come Co.Co.Co?2026-03-16T10:24:14+01:00

Sì, ma con delle accortezze. I dipendenti pubblici possono stipulare un contratto sportivo dilettantistico ricevendo un compenso, ma devono obbligatoriamente richiedere e ottenere l’autorizzazione preventiva dalla propria amministrazione di appartenenza (fatti salvi specifici meccanismi di silenzio-assenso introdotti dalla Riforma per importi limitati).

Posso avere più di un contratto collaborazione sportiva contemporaneamente?2026-03-16T10:23:40+01:00

Assolutamente sì. Tuttavia, le soglie di esenzione previste per il CoCoCo Sportivo nel 2026 (5.000 euro per l’INPS e 15.000 euro per l’IRPEF) sono cumulative. Questo significa che dovrai sommare tutti i redditi percepiti dalle diverse società sportive. Sarà tua responsabilità rilasciare un’autocertificazione a ogni committente per avvisarlo dell’eventuale superamento delle franchigie, in modo da calcolare correttamente le tasse sulla parte eccedente.

Cosa succede se supero le 24 ore settimanali con il mio contratto sportivo dilettantistico?2026-03-16T10:22:16+01:00

Il limite delle 24 ore (escluse le gare) serve a garantire la presunzione legale di lavoro autonomo. Se un collaboratore sportivo supera costantemente questa soglia, decade la presunzione: il rapporto di lavoro rischia di essere riqualificato come lavoro subordinato dipendente, obbligando l’ASD/SSD ad applicare un inquadramento diverso e costi contributivi ordinari.

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