Terzo Settore: il decreto sulle attività caritatevole in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto sulle attività caritatevole per il Terzo Settore.
Ai fini della esclusione dalle commissioni sui pagamenti elettronici per le erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore, pubblicato il Gazzetta Ufficiale l’elenco delle attività caritatevoli.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 8 novembre 2022 il decreto 171- 2022 del Ministero del lavoro con la definizione delle cosiddette attività caritatevoli. In questo elenco rientrano alcune attività che vengono ai fini dell’ esclusione prevista dall’art articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 2010, dall’ambito di applicazione della disciplina relativa alle operazioni di pagamento elettronico su Internet (effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell’utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica).
Sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta’ educativa,b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale,
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il valore di ciascuna operazione di pagamento non deve superare le 50 euro e il valore complessivo delle operazioni non superi euro 300 mensili e che l’operazione di pagamento sia effettuata mediante dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo Settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività caritatevoli.
Di seguito trovate la norma del Ministero del lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale. (da qui)
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