Spesometro 2018 relativo al secondo semestre 2017

Spesometro 2018 relativo al secondo semestre 2017

1 Novembre 2017

Categoria: Blog

Scade il 6 aprile l’invio dei dati del secondo semestre 2017

Anche le Associazioni alla prova dello Spesometro. La scadenza fissata per il 28 febbraio 2018 è stata prorogata al 6 aprile 2018 con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il 6 aprile sarà anche possibile integrare i dati del primo semestre 2017 senza sanzioni. Sempre entro il 6 aprile 2018, sarà possibile integrare lo spesometro relativo al primo semestre 2017, con i dati mancanti, evitando possibili sanzioni.

Spesometro trimestrale o semestrale?

Si può scegliere se optare per la scadenza semestrale o trimestrale della comunicazione dei dati dello spesometro Nel caso delle scadenze SEMESTRALI vi sono due comunicazioni l’anno da effettuare con le seguenti cadenze:

  • prima scadenza: 1 ottobre 2018
  • seconda scadenza: 28 febbraio 2019

Per la scadenza TRIMESTRALE  le scadenze sono:

  • prima scadenza: 31 maggio 2018
  • seconda scadenza: 1 ottobre 2018
  • terza scadenza: 30 novembre 2018
  • quarta scadenza: 28 febbraio 2019

Che cosa si intende per spesometro?

La comunicazione delle “fatture” all’agenzia delle entrate è stata introdotta nel 2010 con il nome di Spesometro. Con tale comunicazione devono essere inviate all’agenzia delle entrate tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite minimo di 3.600 euro per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Cosa comunicare e come?

Sono inviate tutte le fatture emesse e quelle ricevute regitrate. Non vale più pertanto il limite minimo dei 3.600€.

I dati obbligatori da comunicare sono:

  • la partita Iva (ovvero codice fiscale per soggetti non titolari di partita Iva);
  • la data e numero della fattura;
  • Imponibile della fattura, l’aliquota Iva e l’imposta oppure il tipo di esenzione.

La comunicazione va fatta attraverso invio telematico.

Associazioni in 398/1991, ASD e SSD: cosa fare?

Per le Associazioni in regime agevolato 398/1991 non avendo obbligo di registrazione di fatture ricevute, per effetto del computo dell’iva in misura agevolata, dovranno comunicare solo le fatture emesse.

Per ASD e SSD in regime ordinario o semplificato dovranno provvedere all’invio dei dati anche delle fatture ricevute.

Le novità del nuovo spesometro

Per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare i dati tramite un documento riepilogativo (non quindi i dati delle singole fatture), comunicando:

  • partita Iva del cedente per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • partita Iva dell’acquirente per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • la data e il numero del documento riepilogativo;
  • l’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta.

Quali sanzioni sono previste

La mancata comunicazione o l’invio errato dei dati prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1000 euro a trimestre. Se poi si provvede a inviare correttamente i dati entro 15 giorni dalla scadenza utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione viene dimezzata, arrivando ad un massimo di 500 euro a trimestre.

Spesometro per le Associazioni

Leggi il nostro articolo di approfondimento sullo Spesometro per le ASD

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