Spesometro 2019, prorogato al 30 aprile.

14 Febbraio 2019

Categoria: Blog

L’ultimo Spesometro, prima che sia mandato ufficialmente in pensione con la fattura elettronica, è stato prorogato al 30 aprile 2019.

Lo Spesometro, lo strumento mediante il quale comunicare i dati delle fatture all’agenzia delle entrate, è all’ultimo invio prima di essere messo fuori con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati. Ci occupiamo in questo articolo dello spesomentro relativo alle associazioni in regime Legge 398/1991

Si può scegliere se optare per la scadenza semestrale o trimestrale della comunicazione dei dati dello spesometro Nel caso delle scadenze SEMESTRALI la scadenza prevista per il 28 febbraio 2019 è stata recentemente posticipata al 30 aprile 2019

Che cosa si intende per spesometro?

La comunicazione delle “fatture” all’agenzia delle entrate è stata introdotta nel 2010 con il nome di Spesometro. Con tale comunicazione devono essere inviate all’agenzia delle entrate tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite minimo di 3.600 euro per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Cosa comunicare e come?

I dati obbligatori da comunicare sono:

  • la partita Iva (ovvero codice fiscale per soggetti non titolari di partita Iva);
  • la data e numero della fattura;
  • Imponibile della fattura, l’aliquota Iva e l’imposta oppure il tipo di esenzione.

La comunicazione va fatta attraverso invio telematico.

Associazioni in 398/1991, ASD e SSD: cosa fare?

Per le Associazioni in regime agevolato 398/1991 non avendo obbligo di registrazione di fatture ricevute, per effetto del computo dell’iva in misura agevolata, dovranno comunicare solo le fatture emesse.

Per ASD e SSD in regime ordinario o semplificato dovranno provvedere all’invio dei dati anche delle fatture ricevute.

Novità del nuovo spesometro

Per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare i dati tramite un documento riepilogativo (non quindi i dati delle singole fatture), comunicando:

  • partita Iva del cedente per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • partita Iva dell’acquirente per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • la data e il numero del documento riepilogativo;
  • l’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta.

Quali sanzioni sono previste

La mancata comunicazione o l’invio errato dei dati prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1000 euro a trimestre. Se poi si provvede a inviare correttamente i dati entro 15 giorni dalla scadenza utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione viene dimezzata, arrivando ad un massimo di 500 euro a trimestre.

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