Sanzioni Associazione Vendita Integratori

Vendita di integratori e abbigliamento: Associazione sportiva nei guai

Se una ASD in forma di palestra vende integratori alimentari e abbigliamento è attività commerciale. Società Sportiva nei guai.

Dal controllo della Guardia di Finanza in una ASD di Cagliari sono stati contestati 10.000 Euro di Ricavi derivanti dalla vendita sistematica di Abbigliamento e integratori parallelamente alla attività sportiva.

L’attività Commerciale nelle Associazioni e Società Sportive deve essere trattata parallelamente rispetto l’attività istituzionale. L’attività istituzionale, quella notoriamente rivolta verso i soci, partecipanti o iscritti ha molte agevolazioni fiscali e tributarie. 

Le attività Commerciali invece hanno un trattamento diverso e sottopongono gli Enti non commerciali ad un’imposizione tributaria diversa.

La vendita di beni e prodotti ai soci/tesserati

Il fatto accaduto e accertato dalla Guardia di Finanza a Cagliari come ravvisato dalle testate locali, è un fatto rinvenuto più volte alla cronaca e che causa guai a tanti Enti che non sanno come trattare adeguatamente tali “Ricavi”. 

I corrispettivi specifici: quando le entrate non sono commerciali

L’articolo 148 del TUIR definisce al comma 3) un principio molto importante al fine di qualificare le entrate dell’associazione. Per venire al punto, il legislatore qualifica come commerciali alcune tipologie di ricavi dell’ente (quelli effettuati dietro un corrispettivo specifico)  che tuttavia riconosce come de-commercializzati per effetto di requisiti soggettivi dell’ente (asd, aps, ecc.).

Il TUIR all’art. 148 comma 3 stabilisce infatti che: 

“Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” 

I ricavi de-commercializzati art. 148 TUIR

I ricavi de-commercializzati, come ad esempio la partecipazione al corso di danza di un socio, la retta della scuola calcio del tesserato ad una ASD oppure la quota di partecipazione ad una mostra fotografica del Socio, sono considerati “corrispettivi specifici” con tutte i benefici fiscali e tributari:

  • non si applica Iva;
  • non concorrono alla formazione della base imponibile IRES.

Vendita di Beni dell’associazione. Sono sempre considerati commerciali

Il Legislatore, nel concedere l’agevolazione per i “corrispettivi specifici”, così come definito in precedenza, ha voluto però tenere ben distinte alcune voci di ricavo che unitamente alle attività promo-pubblicitarie danno sollievo alle casse dell’associazione.

Il Legislatore ha voluto considerare commerciali le seguenti attività rese evidenti dal comma 4) dell’articolo 148 del TUIR, ovvero:

  • le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  •  per le somministrazioni di pasti;
  • per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
  • per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti
    attività:
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicità commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.”

Per tutte questi Ricavi le imposte previste dipendono dal tipo di regime agevolato scelto o accordato all’Ente. Nel caso degli Enti Commerciali in regime agevolato Legge 398/1991 dal punto di vista impositivo (tasse), occorrerà provvedere al calcolo di:

  • IVA da versare (vedi il principio dell’iva al 50%);
  • IRES sul 3% dei ricavi commerciali (vedi un esempio di calcolo).

Cosa occorre fare se vogliamo vendere “materiale” nell’Associazione?

Per vendere abbigliamento, integratori, ecc. come nel caso prospettato dall’accertamento della Guardia di Finanza, vi sono modi leciti e regolari per farlo. Oltre alla disciplina tributaria vi sono degli adempimenti da compiere. 

  1. Presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
  2. Iscriversi al REA (Repertorio Economico Amministrativo);

tali adempimenti risultano essere dovuti anche se la vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente verso i propri associati.


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