Chi può beneficiare del 5 per mille?

Possono beneficiare del Contributo del 5×1000 e partecipare alla base di ripartizione dei fondi i seguenti Enti:

  • sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
    • • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. (Leggi questo approfondimento per le Associazioni Sportive).

Riguardo le associazioni, per  godere dei benefici  sono necessari  due principali requisiti:

  • l’assenza di fini di lucro;
  • l’iscrizione negli appositi registri  (onlus, ASD, ass. di volontariato o di promozione sociale);

La procedure di prima iscrizione all’elenco del 5×1000

Dal 2017 chi era iscritto già dal 2016 non dovrà iscriversi nuovamente  (leggi l’articolo).

  • Negli altri casi, questa è la procedura e le tempistiche:
  • Invio domanda telematica entro 7 maggio;
  • Verificare dati in elenco pubblicato 14 maggio;
  • Comunicare eventuali correzioni entro 20 maggio;
  • Inviare autocertificazione entro 30 giugno alla Dir. Regionale.

Per tutti gli altri obblighi, come ad esempio quello del Rendiconto previsto per il contributo del 5 x 1000, leggi gli altri articoli del Blog di Asso360.

 

 


asso360-banner-1

Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno.