RASD: il Registro delle attività sportive dilettantistiche

RASD: Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

31 Agosto 2022

Il RASD è il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello sport

Il Registro dello sport (RASD) è stato avviato a partire da 31 agosto 2022 e ricalca quanto già disciplinato per il terzo settore con l’istituzione del RUNTS. Il registro è parte della riforma dello sport (D.Lgs 36/2021) e sostituisce i registri previgenti.

Il Registro delle attività sportive viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a.. Dovranno iscriversi al Registro, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Questo registro, al pari di quello del terzo Settore (RUNTS), verrà gestito esclusivamente con modalità telematiche e sarà consentito il trattamento dei dati alle pubbliche amministrazioni che, per i propri fini istituzionali, ne faranno richiesta.

Cosa succede per chi era già iscritto al vecchio registro CONI (2.0)?

Andiamo a comprendere la differenza tra registro coni e registro dello sport. Il Registro dello Sport (RASD) ha compiti amministrativi e fiscali principalmente mentre il registro CONI ha compiti prettamente sportivi.

Confidiamo che tale confusione possa essere risolta presto.

Associazioni e società sportive già iscritte nel registro verranno automaticamente trasferite nel Nuovo Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.

Nuove iscrizioni al Registro CONI

Nulla cambia per quanto concerne le nuove iscrizioni per cui al solito le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva inviano la documentazione al CONI per le nuove iscrizioni.

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

  1. i dati anagrafici dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
  2. i dati anagrafici del legale rappresentante;
  3. i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
  4. i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio dei probiviri, collegio dei revisori);
  5.   i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
  6. le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
  7. l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
  8. i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

  1. il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  2. i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
  3. i verbali che modificano gli organi statutari;
  4. i verbali che modificano la sede legale.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, potrà:

  • accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • richiedere di integrare la documentazione (decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda).

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

Riconoscimento della personalità giuridica

Importante novità introdotta dalla riforma dello sport consiste nel fatto che, con la domanda di iscrizione al RASD, potrà essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 361/2000 (fermo restando quanto previsto per le provincie autonome di Trento e Bolzano).

Cancellazione dal Registro

La cancellazione di un ente sportivo dal Registro potrà avvenire a seguito:

  • di istanza motivata da parte dell’ente;
  • di accertamento d’ufficio;
  • di provvedimenti dell’autorità giudiziaria definitivi;
  • di provvedimenti dell’autorità tributaria definitivi;
  • scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente;
  • carenza di requisiti per la permanenza nel registro.

Opponibilità a terzi degli atti depositati presso il registro

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione o deposito presso il Registro saranno opponibili ai terzi dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.


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