Green Pass Associazioni

Green pass obbligatorio dal 6 agosto. Cosa comporta per palestre e sport

6 Agosto 2021

Categoria: Blog

Green Pass: obbligo anche per Associazioni Sportive e per eventi culturali e turistici

Con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, oltre ad essere stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, è stato anche approvato l’obbligo del Green Pass (certificazione verde) come ulteriore misura urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Che cos’è il Green Pass e come si ottiene?

Il Green Pass è una certificazione che può essere rilasciata sia in modo cartaceo o in forma digitale e si ottiene con queste tre possibilità:

  • Aver fatto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19;
  • Essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore;
  • Essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.

Per ottenerlo, dopo alcuni giorni dalla vaccinazione viene ricevuto un sms dal Ministero della Salute con il proprio codice ‘’authcode’’ ed il link al quale accedere, nel caso in cui non viene ricevuto nessun sms è possibile scaricarlo collegandosi al sito dgc.gov.it con Spid, tessera sanitaria o documento di identità. Possiamo ottenerlo anche dall’ app Immuni ed IO o dal proprio Fascicolo sanitario elettronico, rivolgendosi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o andando in farmacia.

Dove sarà necessario?

Il Green Pass sarà obbligatorio dal 6 agosto 2021 anche in zona bianca e dovrà essere presentato per accedere alle seguenti strutture:

  • Consumazione al tavolo nei ristoranti e bar al chiuso;
  • Assistere a spettacoli aperti al pubblico ed anche concerti, eventi e competizioni sportive;
  • Partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreative (fatta eccezione per i centri per l’infanzia e i centri estivi);
  • Entrare in centri benessere e strutture sportive al chiuso come piscine, palestre, campi per sport di squadra ed anche centri termali;
  • Accedere a strutture sanitarie e RSA;
  • Partecipare a fiere, sagre, convegni e congressi;
  • Entrare in parchi tematici e divertimento;
  • Partecipare a feste ricevimenti;
  • Partecipare a concorsi pubblici;
  • Infine, per accedere a sale gioco, scommesse, bingo e casinò.

Come avviene il controllo?

Il controllo del Green Pass all’ingresso sarà effettuato dai gestori, ai quali viene imputato l’onere di verificare, tramite uso dell’app VerificaC19, la validità del Certificato Verde. Nel caso di violazione può esserci una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Mentre in caso di reiterazione, l’esercizio potrà essere chiuso da 1 a 10 giorni.

In sintesi, sia che si tratti di attività sportiva, sociale o culturale le associazioni dovranno chiedere l’esibizione del green pass in tutti i luoghi nei quali l’attività venga svolta al chiuso.

Sono esentati ad esibire la certificazione coloro che non sono in età vaccinale e coloro che risultino esserne esclusi per certificato medico nelle casistiche presentate dal Ministero della Salute.

Il Green Pass sarà richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti.

Specifica applicazione nello SPORT

Per quanto riguarda l’ambito sportivo le disposizioni sul green pass si applicano:

  • All’accesso degli spettatori agli eventi/competizioni sportive che devono svolgersi secondo quanto sotto specificato
  • Agli sport di squadra che si svolgono al chiuso

In zona bianca e in zona gialla tutti gli eventi e competizioni sportive (pertanto sia quelle di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali – sia gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli appena richiamati), sia al chiuso che all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Sempre in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

La verifica della validità della certificazione viene effettuata con le modalità previste dall’art. 13, e dal relativo Allegato B, del DPMC del 17/6/21, (il cui testo è riportato in calce) ovvero scaricando sul device utilizzato per le verifiche l’APP “VerificaC19” attraverso la quale è possibile scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato (anche cartaceo) dall’utente.

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