Compilazione del Modello EAS per ASD

Compilazione del Modello EAS per le ASD: Come Fare?

24 Maggio 2021

Categoria: Blog

Tra gli adempimenti iniziali dopo la costituzione dell’associazione vi è il Modello EAS, un modulo che riassume tutte le informazioni riguardanti l’associazione che occorre depositare in agenzia delle entrate per comunicare i dati associativi.

Il Modello Eas si presenta entro 60 giorni dopo la costituzione dell’associazione per poter beneficiare della Legge 398/1991.

Continuando la lettura troverai un Fac Simile, consigli e regole da seguire per la Compilazione del Modello EAS.

Il Modello EAS dev’essere depositato entro 60 giorni dalla costituzione e deve essere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Che cos’è il modello EAS ?

Il Modello EAS è la comunicazione che gli enti associativi non profit devono inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il diritto a godere di certi vantaggi fiscali loro destinati. Sarà necessario trasmetterla quando le associazioni si costituiscono o quando al loro interno avvengono dei cambiamenti tali che potrebbero far acquisire (o far perdere) tutte le agevolazioni.

Quali sono le associazioni che devono presentare il modello EAS?

In linea generale sono tenute alla trasmissione del Modello EAS tutti gli Enti non commerciali (Associazioni sportive, Enti del Terzo settore) in fase di costituzione ed una volta l’anno entro il 31 marzo per le informazioni che modificano la situazione iniziale (es. modifica della sede, ecc).

L’Agenzia delle entrate piuttosto di definire i requisiti soggettivi di chi deve adempiere, chiarisce chi ne è esonerato. Vediamolo nel prossimo paragrafo.

Chi non è obbligato a presentare il Modello EAS?

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

    • Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
    • Le associazioni Pro Loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
    • Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • I patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • Le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;

L’associazione che non ha partita iva deve compilare il modello Eas?

Riportiamo il riferimento della circolare dell’agenzia delle entrare n. 12 del 2009 dove vengono stabilite le norme relative alla comunicazione dei dati fiscali delle associazioni. Specie con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, anche quando non si sia in possesso della partita iva l’ASD riceve spesso i cosiddetti corrispettivi specifici.

I corrispettivi specifici sono entrate commerciali, quali ad esempio la quota corso di soci e tesserati, che si intendono de-commercializzate ai sensi dell’Articolo 148 del Testo unico sui redditi (TUIR). In questo esempio, recita la circolare dell’agenzia delle entrate al punto 1.2.1.2 testualmente recita:

“L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972″

Quando compilare il Modello EAS

Il modello deve essere trasmesso in 3 casi:

  • Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente;
  • Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica, quando vengono cambiati i dati comunicati durante la costituzione;
  • Quando vengono persi i requisiti;

Anche la circolare 18/E dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata circa le conseguenze della mancata presentazione del modello EAS. Vi invitiamo a scaricare questa circolare con particolare riguardo al punto 7.7 denominato “Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS”.

Come si compila il modello EAS

La prima parte del Modello EAS deve essere compilata con i dati relativi all’associazione e al rappresentante legale, come:

  • Nome,
  • Codice Fiscale,
  • Eventuale Partita Iva,
  • Data di costituzione,
  • Indirizzo della sede legale,
  • Dati anagrafici del presidente.

Seguono poi una serie di domande con risposte a crocette che devono essere coerenti rispetto alle attività svolte. L’associazione, nella compilazione e nell’invio telematico del Modello EAS, può ricevere supporto da un intermediario abilitato.

Il Modello EAS può essere trasmesso esclusivamente per via telematica. Ci sono due modi per effettuare l’invio:

  • direttamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate: Fisconline o Entratel;
  • tramite un intermediario abilitato.

Sanzioni per omissione: Cosa succede se non presento il Modello Eas?

Come già accennato in precedenza, la trasmissione del modello EAS dà diritto ai benefici fiscali all’Associazione, in mancanza del quale decadono tutte le agevolazioni. Per giunta, l’attività di controllo e quindi di accertamento da parte dell’AdE è piuttosto semplice qualora da controlli incrociati ad esempio si paga l’IVA senza aver inviato dapprima l’EAS.

l Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista.

Ravvedimento in caso di mancata comunicazione del modello EAS

È possibile rimediare comunque, trasmettendo con ravvedimento operoso il modello Eas entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 250 euro (con modello F24 e codice tributo “8114”). In questo caso, non è possibile effettuare la compensazione ma è necessario versare direttamente l’importo.

Trovate a questo link i modelli dell’agenzia delle entrate.


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