Le attività ammesse e requisiti soggettivi per costituire una ONLUS

Un’analisi dettagliata del D.L. 460/1997  ha riordinato la disciplina tributaria di Enti non Commerciali e ONLUS.

Definizione di ONLUS

ONLUS è l’acronimo di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. A questa tipologia di associazione spettano particolari benefici fiscali per il contenuto sociale della sua attività senza fini di lucro.

Come costituire una ONLUS: I Requisiti Soggettivi

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS):

  • Associazioni;
  • Comitati;
  • Fondazioni;
  • Società cooperative;
  • Altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Redazione dello Statuto e Atto costitutivo

Statuti o atti costitutivi di una ONLUS, per averne diritto ad accedere al regime, possono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente le condizioni riportate di seguito.

Condizioni dello Statuto di una ONLUS

Per aderire alle ONLUS, Statuto e Atto Costitutivo devono essere in possesso di una lista delle attività consentite da questo speciale regime che consente molte agevolazioni fiscali e gestionali. In particolare:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei settori previsti dal D.L. 460/1997;

b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Decreto Legislativo del 04/12/1997 n. 460 – art. 10 controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

 


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